237
a. P
arma
, sulla presenza di decreta decurionum
[pp. 217-252]
Foto 3 puteoli, de loco dando Augustalibus (ae. 1999, 453).
238
a. P
arma
, sulla presenza di decreta decurionum
[pp. 217-252]
10 locum inter amphitheatrum et strátam
viam publicam novo aédificio extrúctum,
quem publicì ìúris esse convéniebat, splendi=
dissimo corporì concédì eá condicióne
né ab eó tránsferátur dominium, quando
15 rés publica suúm crédat esse quod áb tám
multìs possidétur.
vac.
cénsuérunt.
vac.
decuriónés adfuérunt cxiiii
il testo riporta, molto sinteticamente, il decreto col quale venne de-
liberata, il 13 giugno, la concessione da parte dell’ordo di un locus pu-
blicus agli
Augustales puteolani
48
, che ne avevano fatto espressa richiesta,
“
petentibus Augustalibus”, in un’area edificabile della città, “
locum inter
amphitheatrum et stratam viam publicam”
, riconosciuto da entrambe le
parti come suolo pubblico, “quem publici iuris esse conveniebat”
49
. su
questa superficie, delimitata da cippi terminali, simili a quello conser-
vato, gli Augustales avevano costruito un edificio, novo aedificio extruc-
tum, verosimilmente una nuova
schola per le riunioni. l’
ordo decurionum
nell’accordare l’autorizzazione all’uso del suolo pubblico impose come
condizione al collegio il divieto di alienare “splendidissimo corpori concedi
ea condicione ne ab eo transferatur dominium”, ed in sostanza modifica-
re la destinazione d’uso collegiale del nuovo fabbricato realizzato dagli
Augustales
50
. inoltre, per scongiurare la possibilità di un’eventuale futura
vendita o cessione del diritto di superficie sull’edificio costruito, essi si ri-
servarono l’opportunità di rientrare in possesso del suolo pubblico messo
48
g. c
amodeca
, Un nuovo decreto decurionale puteolano con concessione di ‘superficies’
agli Augustali e le entrate cittadine da ‘solarium’, in
Il capitolo delle entrate nelle finanze muni-
cipali in Occidente ed in Oriente, actes de la xe rencontre franco-italienne sur l’épigraphie
du monde romain, roma, 27-29 mai 1996, eFr 256, roma 1999, 1 ss.
49
sull’identificazione di questa zona a ridosso del foro della colonia d’età augustea si v.
g. c
amodeca
,
L’ordinamento di Puteoli in regiones e vici, in puteoli 1, 1977, 67 ss.; i
d
., art.
cit. a nt. precedente, 16 ss.
50
il riferimento è al diritto riconosciuto al concessionario di poter vendere la propria
situazione giuridica sull’edificio costruito sfruttando il diritto di superficie, così in Ulpiano
d. 18.1.32 (44 ad Sab.). sul problema della vendita del diritto di superficie si veda F. P
a
-
stori
,
La superficie nel diritto romano, milano 1962, 48 ss.; su questa clausola della dispo-
sizione dell’ordo v. la chiara ricostruzione di c
amodeca
, art. ult. cit., 9 ss.
239
a. P
arma
, sulla presenza di decreta decurionum
[pp. 217-252]
a disposizione, in qualsiasi momento, ricordando che, “quando res publica
suum credat esse quod ab tam multis possidetur”, poiché il diritto concesso
consisteva in un uti-frui sull’edificio goduto dai singoli membri che lo
costituivano presenti e futuri
51
. si escludeva, in ogni caso, una eventuale
possessio ad usucapionem
52
, e in tal modo l’ordo sottolineava espressamen-
te la proprietà della
res publica Puteolanorum sul
locus e sull’
aedificium
costruito dagli Augustales, un collegio di grande rilievo sociale già dall’età
giulio-claudia
53
.
da porre in evidenza l’uso qui impreciso del termine
dominium alla
lin. 14, perché all’epoca della concessione pur essendo ben chiaro che la
proprietà dell’edificio costruito sul suolo pubblico spettasse al dominus
soli, cioè la città di Puteoli, nella prassi corrente, assai di frequente, il di-
ritto del concessionario sul suolo pubblico aveva caratteristiche tali che,
nella comune valutazione, potevano mostrarsi simili a quelle derivanti
da un diritto reale di proprietà
54
. la prudenza dell’ordo era giustificata
dalla valutazione che la concessione era stata data al collegio degli
Au-
gustales, per definizione un
corpus di durata indefinita e che quindi la
stessa, diversamente da qualunque altra concessione a privati, era da
considerarsi a tempo indeterminato, quasi in perpetuo
55
.
51
sulla possibilità per i collegia di poter acquistare, vendere, ricevere donazioni, ecc. si
vedano i numerosi esempi epigrafici in B. e
Liachevitch
, La personalité juridicque en droit
privé romaine, paris 1942, 275 ss.; F.m. d
e
r
obertis
, Storia delle corporazioni e del regime
associativo nel mondo romano 2, Bari 1973, 343 ss.; a. b
iscardi
,
Rappresentanza sostanziale
e processuale dei ‘collegia’ in diritto romano, in iura 31, 1980, 11.
52
sul punto si vd. P
astori
, op. cit., 142; da ult. J.m. r
ainer
, Superficies und Stokwerk-
seigentum im klassischen römischen Recht, in zss, 106, 1989, 344.
53
sull’importante ruolo sociale svolto dagli Augustales nelle città romane si vd. in generale
d
uthoy
, art. cit. a nt. 40, 1254-1309; a. a
bramenko
,
Die munizipale Mittelschicht im kaiser-
zeitlichen Italien. Zu einem neuen Verständnis von Sevirat und Augustalität, Frankfurt am main,
1993 (non privo però di imprecisioni ed errori); per la campania si vd. J.h. d’a
rms
, Commerce
and Social Standing in ancient Rome, cambridge, mass., 1981, 121 ss.; st.e. o
stroW
,
Augustales
along the Bay of Naples: a case for their Early Growth, in historia, 34, 1985, 64-101; sul collegio
degli Augustales puteolani che già nella prima metà del i sec. contava più di due centurie di
membri vd. c
amodeca
, art. cit. 1999, 6 ss.; più di recente e in generale g. c
orazza
,
Gli Augu-
stales della Campania: un quadro generale, napoli, 2010.
54
d. 41.1.7.10 (gai., 2 r. cott.), d. 43.18.2 (gai., 25 ad ed. prov.). sul punto v. r
ainer
,
art. cit., 346 s.
55
c
amodeca
, art. cit., 1999, 12, nt. 35.