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giudice militare in quella provincia, sia data tramite lui alla donna, come è stato
detto; ma se non c’è un magistrato militare, provveda a ciò il vescovo
metropolitano di quella provincia, riferendo il fatto anche a noi, se così avrà
ritenuto opportuno, e così si provveda da parte delle vicine maggiori cariche; e
dovunque colui che avrà fatto ciò, sia egli magistrato o privato, venga punito con
la pena che abbiamo detto, e questa sia data alla donna, che non può essere casta
a causa di ciò, che non sembri che abbia quasi spergiurato.
epil. Queste cose che dunque ci piacquero e sono state disposte per mezzo
di questa legge, la tua eccellenza rende manifeste a tutti con gli editti del caso
affinché conoscano lo zelo del nostro impero a proposito della castità.
Nov. 56 Affinché le cose che sono chiamate offerte per l’insediamento siano
date nella Santissima Cattedrale ma non siano affatto date nelle altre chiese.
1 Stabiliamo dunque che la tua beatitudine custodisca ciò nel modo più
valido, e se è consuetudine che diano qualcosa quelli che sono ordinati nella
santissima cattedrale, essi lo offrano (non rinnoviamo nulla riguardo ciò che
viene dato nella santissima cattedrale), ma oltre a questo in tutte le altre (chiese) a
nessuno dei chierici sia permesso in esse di portare qualcosa a titolo di offerte per
l'insediamento, come vengono chiamate queste cose. Ma se qualcuno avrà fatto
qualcosa del genere, quello sia privato del sacerdozio, e al suo posto entri colui
che è stato inviato; ed egli subisca questa ricompensa per la (sua) avidità. Anche i
difensori, carissimi a Dio, della santissima cattedrale, custodiscano ciò,
rischiando una pena di dieci libbre d'oro se avranno trascurato qualcuna di
queste cose. Ma tutto proceda gratuitamente, vogliamo infatti che le funzioni e i
servizi del Signore Dio non avvengano attraverso una vendita o un commercio,
ma con purezza e senza corruzione. Cosi infatti saranno degni della cosa senza
fare nessuna vendita o commercio.
Nov. 60 Affinché i morenti o i corpi dei morti non siano offesi dai
creditori. Gli assistenti non facciano inchieste senza magistrati (né facciano
una
litis contestatio né prendano decisioni).
1, pr. Sanciamo dunque: se qualcuno, quando è ancora in vita colui che
pensa gli sia debitore, va a casa sua e reca danno all’uomo superstite e alla sua
famiglia, o alla moglie o ai figli o alla casa, o pretende di imporre sigilli per
propria autorità, senza aver osservato l’ordine legittimo e decretato, dopo la
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morte di colui che afferma sia suo debitore, decada dall’azione in tutti i casi, che
abbia ragione o no, e quanto dice che era a lui dovuto, altrettanto si esiga e si dia
agli eredi dell’offeso; subisca anche la confisca di un terzo del patrimonio (come
anche Marco, il più filosofo degli imperatori, scrisse nelle sue leggi) e sia colpito
da infamia. Chi infatti non ha rispettato la vita umana merita di essere
condannato sul piano patrimoniale, sul piano dell’onore e in ogni altro modo.
Nov. 77 Costituzione sul disporre supplizi nei confronti di coloro che
giurano su Dio e bestemmiano.
pr. Riteniamo evidente a tutti gli uomini che sanno giudicare con
rettitudine che noi indirizziamo ogni desiderio e aspirazione affinché coloro che
sono affidati a noi dal Signore Dio vivano secondo giustizia e siano toccati dalla
sua clemenza poiché anche la benevolenza di Dio non vuole la morte ma la
conversione e la salvezza e Dio sostiene quelli che hanno peccato e ritornano
sulla via. Inoltre esortiamo affinché tutti abbiano nell’animo timor di Dio e
implorino la sua indulgenza e sappiano che tutti quelli che amano Dio e operano
nella sua misericordia si comportano così.
1, pr.
Poiché alcuni costretti da una forza diabolica si diedero alla più grave
lussuria e fanno cose contrarie alla stessa natura, anche a questi ingiungiamo di
tenere in mente il timore di Dio e il giudizio futuro e di astenersi da quella
diabolica e illecita lussuria, affinché a causa di tali empie azioni per la giusta ira
di Dio non avvenga che le stesse città con i loro abitanti periscano. Siamo
informati infatti tramite le Sacre Scritture che per tali empie azioni andarono in
rovina anche le città assieme agli uomini.
1, 1 Ma poiché alcuni, oltre a quanto abbiamo detto, giurano anche con
parole blasfeme e giuramenti su Dio, suscitando l'ira di Dio, anche a questi
similmente ingiungiamo di astenersi da tale parole blasfeme, e dal giurare per i
capelli e il capo e con parole simili. Infatti se le maledizioni pronunciate contro
gli uomini non restano impunite, molto di più è degno di essere sottoposto al
supplizio colui che bestemmia lo stesso Dio. Perciò dunque esortiamo tutti questi
uomini ad astenersi dai suddetti peccati e a tenere nell'animo il timor di Dio e a
seguire coloro che vivono rettamente. Infatti da tali delitti derivano carestie e
terremoti e pestilenze, e per questo ammoniamo quelli di astenersi dai suddetti
delitti per non perdere le loro anime. Se infatti alcuni, anche dopo questo nostro
avvertimento, siano trovati perseveranti negli stessi delitti, per prima cosa
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