XV
rendono se stessi indegni della clemenza di Dio, e inoltre subiranno anche i
castighi stabiliti dalla legge.
1, 2 Ordinammo infatti al gloriosissimo prefetto della regia città di catturare
quelli che persevereranno in quelle illecite ed empie azioni anche dopo questo
nostro avvertimento e di sottoporli agli estremi supplizi, affinché dal disprezzo
di tali peccati non avvenga che la città e lo Stato ricevano offesa per tali empie
azioni. Se infatti alcuni, anche dopo questo nostro avviso, prendano tali uomini e
li proteggano nascondendoli, ugualmente saranno condannati dal Signore Dio. E
anche lo stesso gloriosissimo prefetto, se avrà trovato quelli che hanno peccato
riguardo una tale cosa e non avrà applicato contro di loro la pena secondo le
nostre leggi, prima sarà sottoposto al giudizio di Dio poi subirà anche la nostra
indignazione.
Nov. 117 Sui diversi capitoli e sullo scioglimento del matrimonio.
15, pr. Inoltre a ciò aggiungiamo anche questo, che se uno per caso, come
accade, sospetta che qualcuno voglia fare violenza a sua moglie e gli abbia
mandato tre denunce scritte corredate di testimonianze di uomini degni di fede, e
dopo queste tre testimonianze scritte lo avrà sorpreso che si incontra con sua
moglie, sia nella propria casa o in casa della stessa moglie o dell'adultero, o in
taverne o in bassifondi, sia lecito al marito uccidere un tale uomo con le sue
mani, né tema da ciò alcun pericolo. Ma se lo avrà colto a intrattenersi con la
moglie in un altro luogo, convocati non meno di tre testimoni degni di fede,
tramite i quali possa provare di averlo sorpreso con sua moglie, lo consegni a un
giudice che esamini i delitti, questo se realmente trovi che quello dopo quelle tre
denunce è stato sorpreso insieme con la moglie; quello in verità, poiché per
questo solo motivo sarà caduto in crimine di adulterio, se non è stata trovata
nessun'altra prova, sia condannato, ma al marito sia lecito accusare sua moglie
come abbia voluto e punire la colpa secondo le leggi.
Nov. 129 Sui Samaritani.
praef. Nessun delitto commesso da uno dei nostri sudditi è così grave da
non essere stimato degno della nostra clemenza. Infatti è legittimo che, avendo in
odio le loro azioni, insorgiamo per vendetta contro di loro, ma tuttavia, pensando
al tempo speso per redimere i delinquenti in modo adeguato, ritorniamo di
nuovo alla nostra umanità, attenuando la pur giusta ira con le ragioni della
XVI
benevolenza. E di questo tratta anche la presente legge. Infatti abbiamo castigato
i samaritani, crudeli e superbi contro i cristiani e caduti quasi nell’estremo
delirio, prima con molte pene, in seguito allo stesso tempo in modo che non
potevano né redigere testamento né, morendo senza testamento, trasmettere
l’eredità ai consanguinei che sono chiamati ab intestato, a meno che quelli che
sono chiamati all’eredità nell’uno o nell’altro modo non fossero di retta fede
cristiana. Abbiamo vietato che essi facciano legati e scrivano donazioni, o
facciano alcuna alienazione dei loro beni, qualora la persona che debba ricevere
non sia di fede ortodossa. E ricordiamo di aver riunito ciò in una legge generale,
e non perché non abbiamo osservato la medesima diligenza nei fatti e negli
scritti: infatto non abbiamo permesso che il fisco o qualche altro organo dello
Stato ricevano qualcosa da questi.
1 Ma ora, vedendoli ricondotti alla moderazione, stimando indegno per noi
stessi perseverare nella medesima ira contro quelli che non sono più affetti dallo
stesso male, e soprattutto accondiscendendo alle giuste preghiere del santissimo
vescovo della metropoli di tutti i Cesarensi Sergio, con le quali si è adoperato per
loro, perché egli sia testimonia che sono diventati migliori, sia promette la loro
tranquillità per il futuro, veniamo alla presente divina nostra legge, con la quale
sanciamo che ormai sia lecito ai Samaritani redigere testamenti e disporre dei
propri beni, come consentono anche le altre leggi e attraverso la presente
stabiliamo che anche ai defunti senza testamento succedano eredi tra coloro che
sono chiamati ab intestato come fanno tutti gli altri uomini, eccetto per ciò che noi
muteremo tramite la presente legge. E permettiamo loro di fare donazioni e
legati, e di dare e ricevere e di fare contratti di tal genere con ogni libertà. Noi
infatti, che avremo concesso loro di fare testamento e disporre di ogni sostanza,
come ci rifiuteremo riguardo a una disposizione particolare?
Nov. 133 Sui monaci e le santimoniali e la loro condotta di vita.
5, 1 Ma se qualcuno avrà sbagliato, (infatti molte sono le cose umane, e
nessuna potrà frenare la natura in modo da non peccare per nulla: questo infatti è
proprio solo di Dio), costui, se il delitto è modesto, sia ammonito e trattenuto, e
gli si dia tempo di pentirsi, affinché, ricondotto sulla retta via, ritorni in se stesso,
né perda le attività che già intraprese; se invece sia maggiore la misura della
colpa, in ragione del peccato si applichi anche la cura della correzione, e si esiga
anche un'ammonizione più severa e un forte pentimento. E se in questi modi sarà
valso rimuovere l'errore commesso (diciamo la stessa cosa sia delle donne
Dostları ilə paylaş: |