XIX
Nov. 139 Remissione della pena stabilita per le nozze illecite.
praef. La tua gloria (Floro, comes sacrarum rerum privatarum) ci ha riferito
che coloro che abitano il villaggio di Sindys e gli ebrei della città di Tiro sono
colpevoli di fronte alla nostra sacra costituzione per aver contratto nozze illecite,
e tuttavia non pagano ciò che è stato stabilito riguardo a questo, un quarto del
loro patrimonio, ma anzi alcuni di loro sono nella terza età e padri di figli e
inoltre hanno supplicato in lacrime di non essere costretti a lasciare le mogli ma
di tenerle con sé e che i figli nati o nascituri da loro siano loro successori e di non
dover temere alcuna pena per ciò.
1 Stabiliamo dunque che, per una siffatta remissione di pena, offrano dieci
libbre d’oro ciascuno per i motivi predetti e che quella maggior pena sia
condonata solo a loro e che abbiano sia le mogli sia coloro che sono nati ed
eventualmente stanno per nascere come familiari legittimi e successori;
decidendo ciò non come esempio per gli altri ma affinché tutti gli altri sappiano
che, se chiederenno qualcosa di simile, oltre al fatto che non otterranno nulla di
quanto richiesto, perderanno i beni e inoltre, dopo essere stati sottoposti a pene
corporali, vivranno in perpetuo esilio. In verità nessuno arrechi molestia a quelli
che abbiamo giudicato degni di speciale generosità, o alle loro mogli e figli che
sono o saranno, o alle sostanze sia per tua decisione e sia in nessun altro modo.
epil. Quindi la tua gloria cerchi di condurre a buon fine quelle cose che ci
piacquero e che sono dichiarate attraverso questa sacra pragmatica sanctio, che
possiede anche la forza di una nostra speciale liberalità”.
Nov. 141 Editto di Giustiniano agli abitanti di Costantinopoli sui
lussuriosi contro natura.
pr. Sempre tutti abbiamo bisogno della clemenza di Dio e della sua bontà,
ma soprattutto ora che per il gran numero dei nostri peccati in molti modi lo
abbiamo offeso. Ed egli minacciò e mostrò di quali pene, per i nostri errori,
fossimo meritevoli, tuttavia mostrò clemenza e rimandò l’ira attendendo il nostro
pentimento, non volendo la morte di noi peccatori ma la conversione e la vita.
Non è dunque giusto che noi disprezziamo del tutto l’abbondanza di
benevolenza, calma e indulgenza di Dio clemente, affinché a causa del nostro
cuore duro e riottoso a pentirsi non accumuliamo per noi ira nel giorno dell’ira,
ma tutti ci asteniamo da abitudini e azioni malvagie, soprattutto coloro che
imputridirono con una abominevole azione, impura e giustamente in odio a Dio.
Parliamo dello stupro coi maschi, che empiamente molti maschi commettono
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perpetrando sui maschi la turpitudine.
1 Sappiamo infatti, avendolo imparato dalle sacre scritture, quale giusta
punizione Dio abbia inviato a coloro che un tempo vivevano a Sodoma, per
questo loro furore di unirsi, così che fino ad ora quella regione brucia di eterno
fuoco, insegnandoci Iddio tramite ciò a contrastare tale empietà. Sappiamo
ancora cosa dice su ciò il santo Apostolo e cosa dispongono le leggi dello Stato.
Perciò tutti, avendo timor di Dio, devono astenersi da questo atto scellerato ed
nefando, che non si trova commesso nemmeno tra i bruti; chi non abbia avuto a
che fare con niente di ciò, stia attento per il futuro; chi invece sia già imputridito
con quella malattia non solo desista da quella per il futuro, ma faccia una giusta
penitenza e si inginocchi innanzi a Dio e confessi il suo male al beatissimo
patriarca e riceva il modo di curarlo e secondo quanto scritto porti il frutto della
penitenza, cosicché Iddio amorevole per la ricchezza della sua misericordia degni
anche noi della sua clemenza e tutti gli rendiamo grazie per la salvezza di coloro
che si pentono, i quali anche ora ordinammo ai magistrati di perseguire, cercando
di ottenere il benvolere di Dio che giustamente si adira con noi. Ed ora, mirando
la santità dei sacri giorni, invochiamo Dio misericordioso così che coloro che si
rivoltano in tale fango di questa empia azione facciano penitenza così che a noi
non si offra nessun’altra occasione di sanzione. Notifichiamo altresì in seguito a
tutti coloro che siano consapevoli di aver peccato riguardo a qualcosa di ciò, che
se non desisteranno e, dopo essersi presentati al beatissimo patriarca, non
baderanno alla propria salvezza, placando Dio per tali empie azioni entro la
santa festa, si attireranno pene più atroci, poiché per nulla in seguito saranno
degni di perdono. Infatti non sarà rimessa né trascurata la ricerca e la punizione
del fatto nei confronti di coloro che non siano stati denunziati entro la sacra festa
o anche abbiano perseverato in tale empia azione, affinché per la negligenza
commessa riguardo a ciò non irritiamo Dio contro di noi, se non tralasciamo
un’azione così empia e proibita e che è capace di fare irritare il buon Dio per la
rovina di tutti.
Nov. 142 Su coloro che praticano la castrazione.
praef. Quelle pene che furono stabilite dagli imperatori che vennero prima
di noi contro coloro che osano praticare la castrazione sono note a tutti. Poiché
tuttavia certuni, senza avere riguardo per la propria salvezza, prima d’ora
osarono commettere un empio delitto di tal genere, alcuni di loro furono
adeguatamente puniti, altri, dopo i supplizi inflitti, furono mandati anche in
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