XXIII
tempo, la possibilità per la vergine rapita di congiungersi in matrimonio col
rapitore; anzi ordiniamo che anche i genitori, se avranno consentito a tale
matrimonio, siano deportati. Ma ci siamo meravigliati, perché alcuni hanno
provato a dire che la donna rapita, sia volente sia nolente, sebbene sia stata presa
in moglie dal rapitore contro lo spirito della nostra costituzione, debba avere
tuttavia il patrimonio del rapitore, come premio della legge, o come da
testamento, se questo fosse stato redatto. Quelli che osarono dire ciò non sono
riusciti a capire la concatenazione logica della predetta legge. Noi che proibiamo
che tale matrimonio sia valido sebbene la rapita lo abbia voluto, e per questo
sottoponiamo alla pena della deportazione i genitori della donna rapita, se hanno
acconsentito a un siffatto matrimonio, come avremmo potuto onorare con premi
donne rapite che scelgono l’unione con i rapitori? Respingendo come superfluo il
loro dubbio, anche per il futuro abbiamo stabilito di interpretare la precedente
legge per mezzo della presente.
1 Stabiliamo perciò che, se una donna rapita, di qualunque condizione o età
sia, ha pensato di dover scegliere le nozze con il rapitore, specialmente se i
genitori non lo consentono, non riceva l’eredità né per beneficio di legge né
grazie al testamento del rapitore o in qualunque modo rivendichi il patrimonio,
ma il premio che per la nostra legge è stato dato alla donna rapita di rivendicare
le sostanze del rapitore e di quelli che gli offrirono aiuto durante il rapimento,
questo sia trasferito ai genitori, se entrambi o uno solo sopravvive, riguardo ai
quali non sia specificamente dimostrato che abbiano acconsentito alle nozze, fin
dal tempo del rapimento; e la donna già rapita cui non dispiacque contaminarsi
sposando il rapitore non abbia il patrimonio del rapitore, ma questo sia trasferito
alle persone che abbiamo nominato prima, non consenzienti a questo
matrimonio. Infatti spetta correggere con pene queste sacrileghe unioni, non
onorarle con premi. E se i genitori sono già morti o hanno acconsentito a un
delitto di tal genere, le sostanze del rapitore e degli altri che furono partecipi
siano rivendicate al fisco. Stabiliamo che questa interpretazione non valga solo
per i casi futuri, ma anche per quelli trascorsi, come se la nostra legge fosse stata
promulgata fin dall’inizio con tale interpretazione. O carissimo e amatissimo
padre Areobindo. Ciò che per questa legge la nostra eternità ha stabilito, la tua
altezza disponga che sia portato ad effetto ed osservato.
Nov. 153 Sui bambini abbandonati.
praef. Andrea presbitero carissimo a Dio e apocrisario della Santissima
XXIV
Chiesa dei Tessalonicesi ci ha annunciato che ci sono alcuni che abbandonano i
bambini appena partoriti e li lasciano nelle sante chiese, quindi rivendicano i
medesimi dopo che hanno ottenuto educazione e nutrimento da uomini pii e
dichiarano che sono loro schiavi, e intendono aggiungere ciò alla loro crudeltà,
che privano della libertà da adulti quelli che hanno consegnato alla morte
proprio all’inizio della vita. Poiché dunque una tale indegnità comprende
insieme molti delitti, strage e calunnia e tutte quelle cose che qualcuno facilmente
potrà trovare in un tale misfatto, era necessario che quelli che commettevano tali
fatti non sfuggissero alla vendetta stabilita dalle leggi, ma, affinché gli altri
diventassero più moderati, fossero sottoposti all’estremo castigo, specialmente
quelli che per sfrontatezza hanno essi stessi riferito i loro delitti. Comandiamo
che ciò sia custodito in futuro.
1 Ordiniamo che siano liberi tutti quelli che sia stato provato che siano stati
abbandonati in quel modo nelle chiese, nei villaggi o in altri luoghi, anche se è a
disposizione dell’attore una qualche prova, con la quale dimostri che una tale
persona gli appartiene. Infatti se è stato disposto dalle nostre leggi che i servi
malati, abbandonati dai padroni e non ritenuti degni di cura da parte di chi li
possiede per la loro salute quasi disperata, siano del tutto liberati, fino a che
punto sopporteremo che siano tratti ad un’ingiusta schiavitù quelli che proprio
all’inizio della vita sono stati lasciati alla pietà di altri uomini e nutriti da quelli?
Ma stabiliamo che a questi sia il santissimo vescovo della città di Tessalonica, sia
la Santa Chiesa costituita sotto lo stesso, sia la tua gloria portino aiuto e li
rivendichino in libertà; né quelli che fanno ciò sfuggano alle pene stabilite dalle
nostre leggi, in quanto essi sono accusati di ogni disumanità e crudeltà, che è
tanto peggiore di ogni omicidio in quanto l’arrecano alle persone più deboli.
epil. Queste cose dunque che a noi piacquero e che sono dichiarate
attraverso questa sacra forma per la tua gloria, sia colui che sta per ottenere la
medesima magistratura pro tempore sia l’ufficio che vi obbedisce curino che siano
condotte ad effetto ed osservate. Infatti una pena di cinque libbre d’oro penderà
su quelli che tentino di violare ciò e permettano che sia violato.
Nov. 154 Su coloro che in Osroene contraggono nozze illecite.
pr. Ci è giunta l’incredibile notizia che coloro che vivono nelle province di
Mesopotamia e Osroene osano unirsi in nozze illecite e violare le leggi romane e
che sono state minacciate pene sia antiche che recenti contro quelli che,
guardando ai costumi dei popoli vicini, incorrono in nozze illecite e proibite. Noi
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