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moglie ziddina e ai quattro figli (giuliano, massimo, massimino e
diogeniano), indicati con le rispettive età.
- copia di un’altra epistula (ll. 14-21), collegata alla prima, degli impera-
tori marco aurelio e commodo a vallio massimiano, governatore della
medesima provincia nel 177 d.c. in risposta a un libello del figlio del
primo giuliano, anche lui di nome giuliano, segnalato per i suoi meriti
dal precedente governatore, epidio Quadrato, sollecitante la concessio-
ne della cittadinanza per la moglie Faggura e i figli. anche tale beneficio
è concesso con la clausola salvo iure gentis, previa indicazione dell’età di
ciascuno per l’inserimento nel registro ufficiale a roma.
- estratto dal registro ufficiale (ll. 22-53) dei nuovi cittadini romani
(descriptum et recognitum ex commentario civitate romana donato-
rum) con i nomi di dodici autorevoli signatores, funzionari e giu-
risti componenti del consilium principis, datato il 6 luglio 177 (ll.
30-31), che consente di retrodatare la seconda epistula alla prima
metà dell’anno. nella copia del registro tenuto a roma da augusto
in poi, rilasciata su richiesta (per libellum) di aurelio giuliano,
avallata con lettera (suffragante ... per epistulam) da vallio mas-
simiano, e autenticata il medesimo giorno, nel medesimo luogo,
dal funzionario dell’ufficio competente, il liberto asclepiodoto (ll.
29 e 40)
8
, sono menzionati i nomi e le rispettive età della moglie
e dei quattro figli (giuliana, massima, giuliano e diogeniano),
precisando con burocratica pignoleria che la concessione è stata
effettuata, salvo iure gentis, ma sine diminutione tributorum et vec-
tigalium populi et fisci.
sul verso furono incise per prova settantasei lettere, senza alcun or-
dine costante.
la Tabula conservata nel museo delle antichità di rabat in maroc-
co, dunque, non solo consente di seguire passo passo tutta la procedura
8
diversamente e. volterra, op. cit., 410 ritiene l’estratto “presentato” da un liberto.
sul significato tecnico dell’espressione “
recognovi” cfr. a. n. sherwin-White,
The tabula
of
Banasa and the constitutio antoniniana, Jrs, 63, 1973, 90; n. palazzolo, Le modalità di
trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III sec. d.C.), iura, 28, 1977 (pub-
bl. 1980), 40-94 = Ius e Techne. Scritti Palazzolo, i, torino 2008, 193 e s.
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utilizzata nel ii sec. d.c. per concedere la cittadinanza romana a singoli
individui
9
, ma offre l’indicazione dell’esatto significato da attribuire alle
due clausole di salvaguardia inserite nella concessione per evitare due
possibili conseguenze dell’acquisto della cittadinanza che sembrano ri-
echeggiare nelle danneggiate ll. 7-9 del p. giess. 40, 1
10
: l’assorbimento
del
ius gentis dell’aspirante
civis nel diritto di roma e la cessazione degli
obblighi fiscali in quanto peregrino
11
.
in riferimento alla prima (salvo iure gentis), contestando l’identifica-
zione del
ius gentis come “diritto della tribù” proposta dagli editori
12
e
manifestando la difficoltà di connettere l’idea del
ius a entità politiche
di riferimento, come i popoli nomadi o semi-nomadi della Maureta-
nia, o di tradurre pedissequamente
gens con tribù, è stata pure avan-
zata l’ipotesi dell’esistenza di un foedus tra roma e gli Zegrenses, che
avrebbe reso costoro di fatto estranei alla giurisdizione del governatore
provinciale
13
. l’opinione prevalente comunque non esita a valutare il
riferimento come relativo alle consuetudini ancestrali, giustificandone
l’insistenza alla luce della peculiare condizione giuridica dei gentiles del-
la Tingitana, privi di uno specifico status civitatis, ma non di un proprio
ius gentis
14
. per non rendere “stranieri nella propria terra” i beneficati
che senza la suddetta clausola di salvaguardia avrebbero dovuto utilizza-
re solo il diritto romano, si consentiva anche l’impiego sussidiario delle
consuetudini locali.
9
e. volterra, op. cit., 412 ss. in realtà, nel dossier epigrafico locale figurano solo le copie
delle risposte imperiali e dell’estratto del registro ufficiale, ma non delle richieste e delle re-
lative lettere di accompagnamento con suffragationes dei governatori, che avrebbero potuto
completare il dossier ed essere conservate nell’archivio centrale a roma.
10
il “...μένοντος...” potrebbe corrispondere a “...salvo...”, il “...χωρὶς...” a “...sine...”.
11
c. giachi, La tabula Banasitana: cittadini e cittadinanza ai confini dell’impero, atti
del seminario internazionale “civis/civitas. Cittadinanza politico – istituzionale e identità
socio-culturale da Roma alla prima età moderna”, siena – montepulciano, 10–13 luglio
2008, 2008, 80.
12
W. seston, m. euzennat, Un dossier de la cancellerie romaine, cit., 479 = W. seston,
Scripta varia, cit., 96; diversamente e. volterra,
op. cit., 436 ss.
13
e. migliario, gentes foederatae. Per una riconsiderazione dei rapporti romano-berberi
in Mauretania Tingitana, atti dell’accademia nazionale dei lincei, 396, ser. ix, vol. x,
fasc. 3, roma 1999, 450 ss.
14
v. marotta, La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III). Una sintesi, torino
2009, 73.