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L. m
aGanzani
, Ripae fluminis e dissesti idrogeologici
[pp. 61-84]
minum loca non omnia publica sunt, cum ripae cedant, ex quo primum a
plano vergere incipit usque ad aquam.
ciò non inficia il diritto di proprietà dei rivieraschi, che si esten-
de alle rive
57
e, secondo le regole generali, agli alberi nati su di esse
58
.
non così per gli edifici, che non accedono al proprietario del suolo
59
nemmeno nel caso di un ponte che unisca due sponde del medesimo
dominus:
d. 41.1.15 (nerat. 5 reg.) Qui autem in ripa fluminis aedificat, non
suum facit.
d. 43.12.4 (scaev. 5 resp.) Quaesitum est, an is, qui in utraque ripa
fluminis publici domus habeat, pontem privati iuris facere potest. Respon-
dit non posse.
ciò infatti renderebbe la ripa inidonea all’uso pubblico a cui è destina-
ta e in più frustrerebbe la sua funzione primaria di contenimento del fiume.
in particolare i ponti, non solo potevano creare difficoltà alla navigazio-
ne
60
, ma potevano addirittura aggravare i rischi di inundatio non resistendo
all’impeto delle piene
61
: è quanto è stato recentemente dimostrato in una
57
ciò confermato in via epigrafica: cfr. cil xiv.4703 = aÉ 1919, 59 b = Fira iii.106
n = illrp 490:
rivatum/ ad Tiberim/ usque ad/ aquam; cil vi.29782 = ils 5989: ab
angulo/qui ripam/ contingit/ usque ad viam/Flaminiam/ Calpurniae/ M. f. Messallae/ priva-
tum. per la discussione suscitata da questi documenti, soprattutto nella dottrina risalente, e
per altre fonti sul tema, rinvio a m. F
iorentini
, Fiumi e mari cit., p. 246 s. e n. 152.
58
naturalmente ciò vale per gli agri arcifinii, mentre, per quelli limitati, la condizione
giuridica delle rive dipende dalla regolamentazione del territorio fissata autoritativamente
al momento della divisio et adsignatio. particolarmente significative, a questo riguardo, le
affermazioni di Fiorentino in d.41.1.16 6 inst. [su cui, ampiamente, l. m
aGanzani
,
Gli
incrementi fluviali in Fiorentino VI Inst. (D.41.1.16), in sdhi 59 (1993), p. 207 ss.] e di
igino, De gen. contr., th. 87,4ss.
59
diversamente, per n. d
e
m
arco
,
I loci publici cit., 125 ss., il testo di nerazio esclu-
derebbe l’acquisto della proprietà in capo al costruttore, attribuendola, invece, al proprie-
tario rivierasco.
60
F. d
e
i
zarra
,
Le fleuve et les hommes cit., p. 70 ss.
61
ad es. liv. 35.21.6 che narra dell’inondazione del 192 a.c. che rovesciò a roma due
ponti (J. L
e
G
aLL
, Il Tevere cit., p. 103). Un’epigrafe rinvenuta nei pressi di s. marinella, a sud
83
L. m
aGanzani
, Ripae fluminis e dissesti idrogeologici
[pp. 61-84]
brillante ricerca di cécile allinne
62
. ciò fornisce una giustificazione concre-
ta al responso di scevola, altrimenti non del tutto perspicuo
63
.
del resto, secondo Ulpiano che richiama labeone, non c’è edificio
tanto firmus da sostenere la vis fluminis [(d. 39.2.24.4 (Ulp. 81 ad ed.)]:
… Quod enim tam firmum aedificium est, ut fluminis aut maris aut
tempestatis aut ruinae incendii terrae motus vim sustinere possit?
d’altra parte l’agger realizzato dal marito sul fondo dotale è conside-
rato dai giuristi spesa necessaria (al contrario del balineum che è spesa
voluttuaria) che dovrà essere decurtata dall’ammontare totale della dote
da restituire alla moglie in caso di scioglimento del matrimonio:
d. 25.1.14 pr.- 2 (Ulp. 5 reg.) pr. Impensae necessariae sunt, quibus
non factis dos imminuitur, veluti aggeres facere, flumina avertere, aedificia
vetera fulcire itemque reficere, arbores in locum mortuarum reponere. 1.
Utiles sunt veluti pecora praediis imponere, id est stercorare. 2.
Voluptuosae
sunt balinea exstruere.
i giuristi, dunque, di fonte agli interventi pubblici e privati a difesa
delle
ripae e ai problemi giuridici connessi, si preoccupano di propor-
re soluzioni contemperanti l’utilitas singulorum e quella generale. Un
criterio, del resto, espressamente formulato dallo stesso Ulpiano in un
bellissimo testo sull’interdetto Ne quid in flumine publico fiat:
d. 43.13.1.7 (Ulp. 68 ad ed.) Set et si alia utilitas vertatur eius, qui
quid in flumine publico fecit (pone enim grande damnum flumen ei dare
di civitavecchia, che menziona un ponte sulla via aurelia “travolto dalla violenza del mare e
dei fiumi” e riedificato nel 206 d.c. da severo e caracolla: r. b
arGnesi
,
Per acque e per terre
cit., p. 40.; s. b
astianeLLi
, Centumcellae (Civitavecchia). Castrum novum (Torre Chiaruccia).
Regio VII – Etruria (Italia romana: municipi e colonie 14), roma, 1954, p. 87.
62
Les villes romaines cit., p. 11: il mancato rispetto di parametri tecnici nella costruzione
«conduit à l’effondrement des arches ou des piles, et l’accumulation des débris tombés dans
l’eau peut contribuer à aggraver l’inondation des rives en perturbant l’écoulement».
63
cfr. le esegesi di m. F
iorentini
, Fiumi e mari cit., p. 245 s. e di g. s
eGré
, La
condizione giuridica dei ponti sui fiumi pubblici e l’iscrizione c.d. del Pondel, in Bidr 7
(1941), p. 17 ss.