Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata del Distretto di Brescia Settore Diritto Europeo



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73 Così Lazari, Eppur si muove:Galileo, i giudici e la responsabilità statale per violazione del diritto comunitario, in Danno resp., 1998,5,477 ss.V. anche Caranta, In materia di conseguenze della mancata tempestiva trasposizione di una direttiva comunitaria nell'ordinamento italiano, in Resp. civ. e previd., 2 (1996), pp. 313-319;Scoditti, Il sistema multi-livello di responsabilità dello Stato, cit., p. 722 e Ponzanelli, L’Europa e la responsabilità civile, in Foro it., 1992,154; cfr. Mengoni, Note sul rapporto fra fonti di diritto comunitario e fonti di diritto interno degli Stati membri, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, 1997, 2, 527; Lajolo, Responsabilita’ dello stato, adesso basta una parola, in www.europeanrights.it .









74V. su Danno resp., 2003,477, con nota di chi scrive, Lesione dell’interesse legittimo oppositivo:la Cassazione a tutta birra sulle ali della “500” del 1999.







75 C.G.A.- 8 maggio 2002 n. 267, in www.giust.it,  anche in Corr.giur.2002,7,880,con nota di Carbone, Quale tutela garantisce al cittadino il g.a. in tema di risarcimento del danno nei confronti della P.A.?, aveva rimesso all’Adunanza Plenaria la questione relativa alla qualificazione della natura della responsabilità per illegittima attività provvedimentale.V. anche Cons.Stato V,6 agosto 2001 n.4239, in Foro it.,2002,III,1, con osserv.di Molaschi, Responsabilità extracontrattuale, responsabilità precontrattuale e responsabilità da contatto:la disgregazione dei modelli di responsabilità della pubblica amministrazione.V. anche Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2005, n. 1057.







76 Torresi, La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario,in Trattato di diritto privato europeo, a cura di Lipari, Milano, 2003,IV,678.







77 Calzolaio, La responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto comunitario, Giuffré, Milano, 2004, 69 ss.







78 Cfr.Art.2 l.n.117/1988: Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia
può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali
che derivino da privazione della libertà personale.

79

 V., invece, Roppo, Responsabilità dello Stato per fatto della giurisdizione e diritto europeo: una case story in attesa del finale, in Riv. dir. privato, 2006, 347, il quale ipotizza un vulnus della normativa interna (l.n.117/1985) rispetto ai canoni di eguaglianza e ragionevolezza nella parte in cui riserva la danneggiato un trattamento deteriore rispetto a quello garantito in via generale dalla dsciplina comunitaria.

80

 Cass. n. 12282 del 27/05/2009;Cass. n. 21850 del 17/10/2007;Cass. n. 19359 del 18/09/2007;Cass. n. 6005 del 15/03/2007.

81

 Zerman, Il risarcimento del danno da ritardo: l’art. 2 bis della legge 241/1990 introdotto dalla legge 69/2009,in www.giustiazia-amministrativa.it.

.


82

Si tratta di vicende che poco si discostano da quella connessa al fatto del legislatore che non traspone correttamente una normativa comunitaria, essnedo il minimo comun denominatore rappresentato dalla lesione prodotta alla posizione del soggetto correlata ad un agire contra ius dello Stato.


83

 Tesauro, Responsabilité des Etats Membres pour violation du droit communautaire, in Rev. Marché un. eur., 1996, 27.

84

 Corte giust.13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, in Corr.giur., 2006,11,1515, con commento di chi scrive, Responsabilità per atto del giudice legislazione italiana e Corte Ue.Una sentenza annunciata.

85

 Così ancora Lazari, Eppur si muove:Galileo, i giudici e la responsabilità statale per violazione del diritto comunitario,cit., 477.

86

 Lazari, Eppur si muove:Galileo, i giudici e la responsabilità statale per violazione del diritto comunitario,cit.,481.

87

Cass.3 giugno 2009, n.12814, in Corr.Giur., 2009,10,1348

88

 Va solo ricordato che, di recente, Cass. 8 febbraio 2012 n.1850, in http://www.marinacastellaneta.it/wp-content/uploads/2012/03/specializzandi.pdf, ha ritenuto tale disposizione, in quanto priva di elementi letterali dai quali inferirne l’efficacia retroattiva e comunque in relazione alla necessità di fornirne un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente (ex art.6 CEDU) orientata, applicabile ai soli fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, valendo per i fatti anteriori alla novella la prescrizione decennale indicata dalle Sezioni Unite della Cassazione.

89

 Cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. III ,17 maggio 2011, n. 10813, in Corr.giur., 2011, 10, 1411 con nota di di Majo.

90

 Corte giust. 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e, in Racc., I, 1029; Corte giust. 19 giugno 1990, causa 213/89, Factortame Ltd., in Racc., I, 2433 e Corte giust. 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult , in Racc., I, 4961.

91

 Serio, Riflessioni sulla responsabilità giudiziale in alcuni ordinamenti europei, in Eur. dir. priv., 1998, 1154; Picardi, Responsabilità del giudice, Scritti in onore di A. Falzea, Milano, 1991, III, 2, 699 sub nota 6, che ricorda come il Crown Proceedings Act del 1947 esclude espressamente dall’ambito della responsabilità dello Stato gli atti posti in essere nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.

92

 Sul punto può essere utile rinviare agli approfondimenti di Picardi, Responsabilità del giudice, cit., 697 ss. a proposito della legislazione francese e spagnola in tema di responsabilità giudiziale, di Serio, op. ult. cit., e di Vigoriti, Professionalità e responsabilità del magistrato: sistemi dei paesi anglosassoni e dell’Europa continentale, in Foro it., 1986, V, 452, a proposito della legislazione inglese.

93

 Trib. Roma 28 giugno 2000, in Giur. merito, 2002, 360 che ha accolto l’eccezione di giudicato avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel giudizio diretto ad ottenere la condanna al risarcimento del danno pari all’importo di una sanzione amministrativa ritenuta legittima dal giudice ordinario nell’ambito di un procedimento definito in modo irrevocabile. In quella circostanza il giudice capitolino ritenne che di fronte al giudicato formatosi “il diritto comunitario si arresta”, trovando applicazione la sola disciplina interna – legge n. 117/1988 - che “essendo posta a tutela del sovraordinato principio costituzionale di autonomia e indipendenza della magistratura, prevale sulla contrastante normativa comunitaria, almeno nel senso che la tutela del privato a fronte di una decisione dell’organo giurisdizionale che si reputi non abbia realizzato in modo effettivo il diritto comunitario, deve trovare necessaria attuazione in quei modi ed in quelle orme”.

94

 V. concl. Avv. Geelhoed, cit.

95

 Corte giust. 16 dicembre 1976, causa 33/76, in Racc., I, 1989.

96

 Corte giust. 6 ottobre 1982, causa 238/81, CILFIT, in Racc., 1982, 3415, punti 14-20.

97

 L’Avv. Geelhoed ricorda nelle sue conclusioni – p. 48 - la dottrina straniera che si è occupata del tema - von der Groeben, Thiesing, Ehlermann (Hrsg), Kommentar zum EU/CE Vertrag (Commenti al Trattato CE/UE), 5a ed., Nomos-Verlag 1997, 4/518; Kapteyn and VerLoren van Themaat, Introduction to the Law of the European Communities, 3a ed. (edito e rivisto da LW Gormley), Londra, l'Aia, Boston, 459; H.A.H., Audretsch, Supervision in European Community Law, North-Holland, 2a ed., 1986, 100-105.

98

 Va tuttavia rammentato che in alcune sentenze aventi ad oggetto azioni di responsabilità extracontrattuale nei confronti della Comunità, la Corte ha affermato il principio del previo esaurimento dei rimedi offerti dal diritto nazionale contro l’atto interno esecutivo di un atto comunitario illegittimo - cfr. Corte giust. 29 settembre 1987, causa C-81/86, De Boer Buizen, in Racc., 3689; Corte giust. 26 febbraio 1986, causa C-170/84, Krohn, in Racc., 753; Corte giust. 12 aprile 1984, causa C-281/82, Unifrex, in Racc., 1969; Corte giust. 15 dicembre 1977, causa C-126/76, Dietz, in Racc., 2432. Se tale giurisprudenza dovesse applicarsi anche con riferimento all’attività giurisdizionale, l’eventuale responsabilità potrebbe derivare solo dalla decisione delle giurisdizioni superiori.

99

 Corte giust 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90, C-9/90, Francovich e a., in Racc., I-5357, punto 35; Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 31; 26 marzo 1996, causa C-392/93, British Telecommunications, in Racc., I-1631, punto 38; 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, in Racc., I-2553, punto 24; anche in Riv. dir. pubbl. com., 1996, 1003 con nota di Caranta; 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94 e da C-188/94 a C-190/94, Dillenkofer e a., in Racc., I-4845, punto 20; anche in Corr.giur., 1997, 680, con nota di Bastianon e Catalano; 2 aprile 1998, causa C-127/95, Norbrook Laboratories, in Racc., I-1531, punto 106, e Haim, cit., punto 26.

100

 Corte giust. Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 32; 1° giugno 1999, causa C-302/97, Konle, in Racc., I-3099, punto 62, e Haim, cit., punto 27.

101

 V. Corte giust. 16 dicembre 1976, Rewe, causa 33/76, in Racc., 1989, punto 5; Corte giust. 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, in Racc., 501, punto 25, Francovich e a., cit., punto 42, e Corte giust. 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, in Racc., I-4599, punto 12.

102

 Corte giust. 18 gennaio 1996, causa C-446/93, SEIM, in Racc., I-73, punto 32 e Dorsch Consult, cit., punto 40.

103

 V. Corte eur. dir. uomo 21 marzo 2000, Dulaurans/Francia.

104

 v.in generale su tale tema Saggio,La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario, in Corr.giur., 2001,3,223 ss.

105

 Comm. Eur.dir.uomo, 12 maggio 1993, Sté Divagsa c. Spagna,in http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot.asp?Item=0&Action=Html&X=1105195340&Notice=0&Noticemode=&RelatedMode=0.

106

 V., in tal senso, sent. Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 57.

107

 V. sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 66.

108

 Cfr. Mastroianni, Ordinamento comunitario. Corretta applicazione delle norme comunitarie, Relazione tenuta all’incontro di studio organizzato dal C.S.M. sul tema "Il controllo degli atti da parte degli organi di giustizia costituzionale e comunitaria" tenutosi a Roma 7-9 aprile 2003.

109

 V. anche sent. Peterbroeck, cit. Secondo Corte giust. 12 marzo 1996, causa C/441, Pafitis, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1997, 1000 spetta alla Corte, quando sono in gioco diritti fatti valere da un singolo sulla base di disposizioni comunitarie, verificare l'adeguatezza della tutela giurisdizionale prevista dagli ordinamenti giuridici nazionali.

110

 Corte giust. 8 novembre 1990, causa 177/88, Dekker, in Racc., 1990, I-3941.

111

 Corte giust.25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott, in Racc. pag. I-4269

112

 In precedenza già Corte giust. 24 settembre 1998, causa C-319/96, Brinkmann Tabakfabriken Gmbh, in Racc., I, 5255, si era sostituita al giudice del rinvio escludendo la responsabilità dello Stato in caso di erronea sottoposizione di una impresa produttrice di tabacco da fumo al pagamento di un’imposta prevista per le sigarette.

113

 Il riferimento è a Corte giust. 15 gennaio 1998, causa C-15/96, Kalliope Schöning-Kougebetopoulou, in Foro it., 1998, IV, 89, nella quale il giudice comunitario non si era però pronunziato sulla questione se e a quali condizioni potesse essere giustificato l’ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori che un premio di fedeltà comporta. Il giudice austriaco, infatti, aveva dapprima sollevato la questione pregiudiziale, ritirandola dopo che il Cancellerie della Corte di giustizia gli aveva inviato la sentenza Schöning-Kougebetopoulou al fine di consentirgli di esaminare se disponesse di elementi di interpretazione del diritto comunitario necessari per risolvere la questione controversa - punto 110 sent. - .

114

 Così del resto si era espressa la Corte di giustizia nella già ricordata sentenza Brasserie.

115

 va ricordato che la giurisprudenza della Corte di giustizia è ferma nel ritenere che aveva affermato il principio secondo cui Il diritto comunitario si oppone a che le autorita' competenti di uno Stato membro facciano valere le norme di procedura nazionali relative ai termini di ricorso nell'ambito di un'azione avviata nei loro confronti da un singolo dinanzi ai giudici nazionali, al fine della tutela dei diritti riconosciuti dal diritto comunitario - V.Corte giust. 25 luglio 1991 C-208/90, Emmot, in Foro it.,1993,IV,324 -. Successivamente lo stesso Giudice, nell’affermare che il diritto comunitario non osta all'applicazione, ad una domanda basata sull'efficacia diretta di una direttiva comunitaria, di una norma di diritto nazionale che si limita a circoscrivere il periodo, anteriore alla presentazione della domanda, per il quale possono essere ottenute delle prestazioni pecuniarie, anche se la direttiva considerata non sia stata correttamente trasposta entro i termini nello Stato membro considerato- cfr. Corte giustizia 6 dicembre 1994, n. 410, C-410/92, Johnson,in Foro it., 1996,IV, 272-. In tema di tassa di concessione dovuta dalle società per l’iscrizione nel registro delle imprese sempre la Corte di Giustizia, con la sentenza Ansaldo, 15 settembre 1998, nn. C-279/96, C-280/96 e C-281/96, in Corr.giur., 1998,1467, ha ritenuto non contrastante con i principi comunitari la previsione di un termine triennale di decadenza, riconoscendo allo Stato nazionale il diritto di stabilire, per il recupero delle imposte dichiarate in contrasto con la normativa comunitaria, termini per l’azione di ripetizione diversi da quelli previsti in materia di indebito civile decorrenti a prescindere dall'epoca in cui lo Stato si è adeguato ai principi comunitari.

116

 E’ noto tuttavia che, soprattutto con riferimento alla tematica dei rapporti fra direttiva comunitaria e diritto interno di trasposizione, si è chiarito che il rimedio dell'“interpretazione conforme” delle disposizioni dell'ordinamento nazionale rispetto al diritto comunitario trova un limite invalidabile nel contrasto fra i diversi testi normativi. V. infatti Mastroianni, Direttive non attuate, rimedi alternativi e principio di eguaglianza, in Il Dir.dell'Unione Europea,1998,1,567 che ricorda come l'obbligo dell'interpretazione conforme non può aversi qualora la norma interna sia assolutamente incompatibile con il contenuto di una direttiva "non potendosi consentire un'interpretazione contra legem" richiamando a conforto, sub nota 10, Corte Giust.CE26 settembre 1996,Arcaro, in Foro it. 1997,IV, 93.

117

 Cass.S.U. 10 aprile 2002 n.5125, in Foro it., 2002,I,2394.

118

 V. del resto Cass. 6 ottobre 2000, n. 13339 in Giust. civ. Mass. 2000,2107 , in cui la domanda ai sensi dell'art. 4 della legge 13/4/1988 n. 117 –azionata prima dell’entrata in vigore dei nuovi criteri di riparto di giurisdizione, era diretta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni asseritamene cagionati dai magistrati del Consiglio di Stato. V. in senso analogo Cass.13 dicembre 2002, n. 17843

119

 cfr.Corte giust.10 luglio 1997, causa C-94/95 e 95/95,Bonifici, Corte giust.10 luglio 1997, causa 261/95,Palmisani, Corte giust.10 luglio 1997, causa 373/95,Maso, in Racc.,1995,I,3969,4025,4051 ed in Foro it.,1998,IV,213.

120

 Chiti, La messa in discussione del riparto di giurisdizione attraverso il “Cavallo di Troia” della riforma della responsabilità civile dei giudici, in http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/CHITI_CdS_responsabilità.htm: Atti relativi all’audizione dell’Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato davanti alla Commissione Giustizia del Senato nell’ambito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati, in http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/documenti_acquisiti/I.C.%20RESPONSABILITA%20CIVILE%20DEI%20MAGISTRATI%20-%20CONSIGLIO%20DI%20STATO.pdf:” Tali considerazioni avvalorano anche sotto tale profilo i rischi derivanti dall’eventuale approvazione della proposta in esame, il cui contenuto è idoneo a limitare la libertà di giudizio del giudice. Le sentenze del giudice amministrativo verrebbero peraltro sottoposte ad una valutazione sulla corretta interpretazione del diritto da parte del giudice civile, che interverrebbe, anche in composizione monocratica, così con ulteriori tre gradi di giudizio su materie che la Costituzione riserva alla giurisdizione amministrativa. Da un lato, si determinerebbe una ulteriore, e non tollerabile, dilatazione dei tempi della risposta ultima di giustizia e, sotto altro profilo, nel settore del diritto amministrativo, attribuito dal legislatore alla G.A., si verificherebbe l’irragionevolezza dello svolgimento, in sede di azione di responsabilità, di un processo (civile) al già svolto processo (amministrativo).

121

 Cass.6 aprile 1996 n.3243, in Giust.civ.mass.,1996,518. Analogamente l'art. 30 bis c.p.c. –introdotto dall’art.9 della legge n.420/1998 in tema di foro per le cause in cui è parte un magistrato, non può estendere il proprio ambito di operatività al caso del magistrato parte del giudizio che eserciti le funzioni come consigliere di cassazione, allorché di fronte al giudice di legittimità sia proposta impugnazione, atteso che lo speciale foro derogatorio indicato in tale disposizione si fonda sul presupposto dell'esistenza nell’ordinamento interno di una pluralità di giudici di merito con eguale competenza per valore o per materia, mentre tale presupposto della concorrente competenza non  si ravvisa per la fase di legittimità.

122

 Cass.4 febbraio 2003 n.1653 a proposito di un giudizio per ottenere l’equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo definito dal Consiglio di Stato ha stabilito la competenza territoriale- ex art.3 l.n.89/2001-della Corte di appello di Roma, facendo applicazione dei principi generali contenuti nel’art.25 c.p.c.

123

[13] Alpa, Postilla, in Casi scelti in tema di diritto privato europeo, Padova, 2005,465.

124

 Cfr.Trib.Roma , in Diritto e giustizia, 2004,41,76.

125

 Tale decisione può leggersi in Foro it., 2000,I,2825, con osservazioni critiche di Pardolesi.

126

 (GU L 318, pag. 9)

127

 p.44 e 46 concl.Leger:”…È vero che, di primo acchito, ci si può chiedere in che misura i casi di violazione della legge contemplati dall’art. 2, n. 3, lett. a), della normativa nazionale controversa possano non essere collegati all’attività di interpretazione delle norme di diritto che rientra nell’ipotesi del n. 2 dello stesso articolo, cosicché il detto n. 3 non introdurrebbe alcuna deroga alla regola dettata con tale n. 2. E’ solo se così fosse che tale normativa procederebbe, nel contempo, ad un’esclusione della sussistenza alla responsabilità dello Stato in certi settori dell’attività giurisdizionale (che rientrano nell’ambito del detto n. 2) e ad una limitazione di tale responsabilità in altri settori dell’attività giudiziaria (che rientrerebbero nel detto n. 3). In effetti, nell’ipotesi in cui i settori di attività rientranti in ciascuno dei detti numeri non fossero del tutto distinti, ma coincidessero completamente tra loro, potremmo effettivamente intendere la normativa nazionale controversa solo in termini di limitazione della sussistenza della responsabilità dello Stato e non anche in termini di esclusione di tale responsabilità…..   Conformemente all’interpretazione dell’art. 2, n. 2, della normativa nazionale controversa che è stata prospettata dal giudice del rinvio, suppongo che, ai sensi del detto articolo, la sussistenza della responsabilità dello Stato derivante dall’attività giurisdizionale sia esclusa quando il comportamento addebitato ad un organo giurisdizionale è connesso ad un’operazione di interpretazione delle norme di diritto, anche laddove tale operazione abbia condotto a commettere una violazione grave della legge risultante da una negligenza inescusabile. In altri termini, suppongo che l’art. 2, n. 3, lett. a), della normativa nazionale controversa sia destinato ad essere applicato ad ipotesi di violazione della legge diverse da quelle previste al n. 2 dello stesso articolo.”

128

 Art. 2. l.n.117/1988 (
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