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di non bassa condizione, tanto da essere in grado di espletare i suoi
obblighi impegnandosi in qualche modo, forse non solo fisicamente,
nella trattazione degli affari a lui imposti. la scusa accampata viene
allora dall’imperatore respinta in base alla massima, applicabile in ogni
provincia e non solo in egitto, che ogni malattia transitoria esimeva
soltanto se l’interessato non fosse stato in condizione di espletare effet-
tivamente i propri compiti.
Ulpiano, menzionato da modestino nel libro tertio excusatioum, ri-
ferisce di un rescritto
73
in materia: Adversa quoque valetudo excusat, sed
ea quae impedimento est, quo minus quis suis rebus superesse possit, ut im-
perator noster cum patre rescripsit, che arangio ruiz
74
, superando i dubbi
di schiller
75
, ritiene essere proprio quello menzionato nel p.col. 123. n.
lewis
76
ha infatti osservato con validi argomenti che l’interpretazione di
Westermann - volta a riferire il testo alla capacità mentale, intendendo
la frase delle ll. 38-39, ἐὰν τῇ φροντίδι τῶν οἰκίων πραγμάτων ἐξαρκῖν
δύνωνται, come si mente privatis rebus sufficere possint - deve essere ab-
bandonata ed invece interpretata, come già intendeva schiller, anche in
seguito alla revisione di Youtie, si curae suarum rerum sufficere possint
77
.
κ̄ ὁμοίως·
16 (marzo). similmente.
x
(ll. 41-44)
Διοσκ[[ό]]ωρῳ Ἡφαιστίωνος καὶ Πιεσῆι Ὀσίριος
καὶ ἄλλοις·
ἀργύριον ἀντὶ πυροῦ καταβάλλιν ὑμᾶς ἐκω-
λύσαμεν·
73
d. 27, 1, 10, 8.
74
v. arangio ruiz, op. cit., 189.
75
a.a. schiller, in apokrimata, cit., 80.
76
n. lewis, Te¯ phrontídi To¯n oikeio¯n pragmáto¯n exarcheı¯n, symbolae taubenschlag, i,
Breslau-Warschau 1956, 217-219 (= eos, 48, 1956).
77
a.a. schiller, in apokrimata, cit., 79-80 e h. Youtie, a.a. schiller, Second Thoughts,
cit., 333 e s.
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a dioscoro, (figlio) di efestione e a piesei, (figlio) di osiris e ad altri:
noi abbiamo vietato che si paghi denaro, invece di grano.
È molto probabile che i soggetti greco egizi, ai quali è indirizzata la
secca risposta del decimo ἀπόκριμα, abbiano avanzato la richiesta di
pagare in denaro le imposte dovute in natura (adaeratio).
imposte come la decima, corrisposta dai provinciali, non dovevano
infatti essere saldate in contanti, ma in una quota effettiva del raccol-
to, che poi veniva convogliata verso roma per sopperire alle necessi-
tà dell’annona, attraverso un capillare sistema ben documentato nelle
naulotikai syngraphai
78
.
poteva dunque essere conveniente, in periodi d’inflazione e di ribas-
sato valore del denaro circolante, chiedere di corrispondere in contante
imposte di tale natura, ma naturalmente la richiesta finiva frequente-
mente per essere respinta, come sembra ricordare anche la risposta im-
periale, che utilizza il verbo ἐκωλύσαμεν (ll. 43-44) al passato.
come osserva Westermann
79
, il rifiuto imperiale diverrebbe ancora
più pienamente comprensibile se fosse possibile ammettere che un dena-
rio con una diminuita percentuale d’argento (dal 74, 7 al 52,8 %) fosse
già in circolazione in egitto alla data del 14 o 16 marzo del 200
80
. ma la
questione è alquanto controversa, così come non è assolutamente accerta-
ta la riferibilità della decisione ad una obbligazione fiscale, che invece si è
tentato di inquadrare nell’ambito di quei provvedimenti presi dal potere
centrale allo scopo di combattere i tentativi da parte di alcuni debitori in
genere di pagare, in tempi d’inflazione, con denaro ‘non buono’, i debi-
ti costituiti non in denaro contante. le fonti, comunque, indicano che
allorquando settimio morì lasciò un surplus di grano dell’annona suffi-
ciente per ben sette anni e che sotto i severi furono realizzati importanti
78
a.J.m. meyer teermer, Die Haftung der Schiffer im grieschischen und röm. Recht,
zutphen 1978, 75 ss.
79
W.l. Westermann, op. cit., 32 ss.
80
W.l. Westermann, op. cit., 33; l. de giovanni, Istituzioni, scienza giuridica e codici
del mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia, roma 2007, 49; e. lo cascio, Dima-
niche economiche e politiche fiscali fra i Severi e Aureliano, in storia di roma, iii, 1, torino
1993, 266 ss.
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mutamenti nel sistema della distribuzione del grano
81
.
se si inquadrasse la risposta imperiale nell’ambito di una decisione
di politica economica che intendeva provvedere, nel caso in cui i credi-
tori, per tutelarsi dall’inflazione, avessero scelto di costituire crediti con
prestazioni in natura e non in denaro, come alcuni sembrano propensi
ad interpretare
82
, si è osservato che tale ipotesi si scontrerebbe con la
circostanza che i debitori non avrebbero in realtà avuto alcun appiglio
per un ricorso all’imperatore, in quanto i creditori, che non avrebbero
neppure avuto alcun motivo di ricorrere all’imperatore, a buon diritto
avrebbero potuto rifiutare pagamenti in denaro di debiti non pecuniari,
indipendentemente dall’eventuale conforto di settimio severo
83
.
neanche il tentativo proposto da seidl
84
di fare leva sulla non ap-
plicabilità in provincia del principio ‘ omnis condemnatio pecunaria est’
appare offrire una convincente soluzione, in quanto, come si è osser-
vato, “la commutazione in denaro dell’originaria obbligazione avrebbe
comunque richiesto il consenso del creditore”
85
.
sembra allora preferibile riferire il caso alla specifica situazione egi-
ziana, ove i coltivatori, pur essendo soliti versare le tasse in grano, tenta-
vano di assolvere i propri debiti in contante, probabilmente sfruttando
la particolare congiuntura inflattiva. l’imperatore, negando il consenso
alla datio in solutum della parte creditrice, cioè l’amministrazione fisca-
le, lasciava ricadere l’intero svantaggio della congiuntura economica sui
produttori di frumento o locatari di terre pubbliche, nel tentativo di
mantenere un valore fittizio del denario
86
e di combattere contempora-
neamente i rischi della costituzione di un mercato nero del grano.
81
sha, Severus 23, 2; 8, 5; 18, 2; Severus Alexander 22, 2; W.l. Westermann, op. cit.,
32 nt. 55.
82
e. seidl, Juristiche Papyruskunde, sdhi, 21, 1955, 462; m. Kaser, Das römische
Privatrecht
2
, münchen 1975, 442 nt. 22.
83
così a. saccoccio, Aliud pro alio consensiente creditore in solutum dare, milano, 2008,
107-109, praecipue, 108.
84
e. seidl, Juristiche Papyruskunde, cit., 462.
85
a. saccoccio, Aliud pro alio, cit., 108 nt. 129.
86
a. saccoccio, l.c.
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