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anche se tale ricostruzione appare la più plausibile, non sono esclu-
se, come si è detto, altre possibilità.
se ad esempio la vendita fosse avvenuta fraudolentemente ad opera
del debitore prima dell’adempimento, il creditore avrebbe potuto essere
un possibile reclamante.
se invece la vendita si fosse verificata durante il possesso del credi-
tore, anche il debitore, dopo l’adempimento tardivo, avrebbe potuto
aver interesse a chiedere la rescissione di un’eventuale compera soprav-
venuta.
ma il testo, secondo l’interpretazione di casavola - diversa da quella
di david o di oertel che, pur approdando a soluzioni diverse, inten-
dono l’espressione ὥσπερ… οὕτως in senso avversativo e non compa-
rativo
42
- sembra piuttosto alludere ad una richiesta di cancellazione di
un ingiusto annullamento di una vendita e interessato a ciò non poteva
essere né il creditore, né il debitore, come nelle ipotesi immediatamente
sopra prospettate, ma il terzo acquirente.
cJ. 8.13.3: Imperatores Severus ed Antoninus Maxino. Creditores,
qui non reddita sibi pecunia conventionis legem ingressi possessionem
exercent, vim quidem facere non videntur, attamen auctoritate praesi-
dis possessionem adipisci debent. PP. k. mai Antonino A. II et Geta II
conss. (a. 205 d.c) prospetta il caso non raro, risolto nel medesimo
periodo di tempo degli ἀποκρίματα, dell’eventuale vis esercitata dai
creditori ipotecari in caso d’inadempimento, escludendola, ma de-
mandando l’ordinario conseguimento del possesso all’auctoritas del
governatore.
il caso del quarto ἀπόκριμα sembra essere stato più complesso e ri-
guardare dunque, come si è proposto, un reclamo di un terzo acquiren-
te per l’annullamento della vendita dei beni di un debitore ipotecario
inizialmente inadempiente.
42
m. david, Ein Betrag zu P. Col. 123, 13-17, symbolae taubenschlag, i, Breslau-
Warschau 1956, 191-195 (= eos, 48, 1956); F. oertel, Zum Reskript des Septimius Severus
von Jahre 200 n. Chr., P. Col. 123, 13-17, JJp, 11/12, 1957-1958, 51-57.
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v
(ll. 18-20)
Μ[α]θάλγη Ἀμβρ̣ήλου διὰ Ἀβδομάνχου υἱοῦ.
ἀργύριον γυναῖκες δανίζεσθαι καὶ ὑπὲρ ἄλλων
ἐκτίνιν οὐ κωλύονται·
a m[a]thalge, figlia di ambrelo, attraverso suo figlio abdomanco:
alle donne non è vietato prendere denaro a mutuo e pagare
per conto di altri.
la questione di maggiore interesse suscitata dal quinto ἀπόκριμα
concerne l’applicazione a una donna non romana, poco prima della
concessione di caracalla del 212 d.c., di un’interpretazione estensiva
del sc velleiano
43
.
come è noto, tale sc del 46 d.c. impose alle donne il divieto di in-
tercedere pro aliis, cioè, di garantire e comunque assumere obbligazioni
nell’interesse altrui
44
, propter sexus imbecillitatem
45
. Un’interpretazione
estensiva della giurisprudenza tendeva tuttavia a superare gli angusti
limiti imposti da tale provvedimento del tempo di claudio, ritenendo
43
v. arangio ruiz, op. cit., 190. sul sc velleiano cfr. d. 16, 1 e c. 4, 29; h. vogt, Stu-
dien zum Sc. Velleianum, Bonn 1952 e la lett. ivi cit.; s. solazzi, Alle fonti dell’exceptio se-
natus consulti velleiani, sdhi, xix, 1953, 321 ss. (= scritti di diritto romano, vi, napoli
1972, 651 ss.); J.c. van oven, La senatusconsulte Vellién et le P. Col. 123, labeo, 1956, 85
ss.; d. medicus, Zur Geschichte der senatus consultus Velleianum, Köln 1957; m. talamanca,
La storia del senatoconsulto Velleiano, labeo, i, 1958, 99 ss.; J. lalinde abadia, La recepción
española del senadoconsulto Velleyano, ahde, 41, 1971, 335-371; a. diaz-Bautista, L’in-
tercession des femmes dans la législation de Justinien, rida, 30, 1983. 81-99; U. mönnich,
Frauenschutz vor riskanten Geschäften. Interzessionsverbote nach dem Velleianischen Senatu-
sbeschluss, Köln 1999; F. theisen, Die Bedeutung des SC Velleianum in der Rechtspraxis des
Hochmittelalters, zss, 122, 2005, 103 ss.; p. Buongiorno, F. ruggio, Per la datazione del
senatus consultum velleianum, rivista di diritto romano, v, 2005, 1 ss.; p. Buongiorno,
senatus consulta claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie
dell’età di Claudio (41-54 d.C.), napoli 2010, 357-362, con altra lett. cit.
44
m. marrone, Istituzioni di diritto romano
3
, palermo 2006, 253 e s.
45
d. 16, 1, 2, 2 (Ulp. 29 ad ed.).
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che la donna: “si, dum vult Titio donatum, accepit a me mutuam pe-
cuniam et eam Titio donavit, cessabit, cessabit senatus consultum. Sed et
si tibi donatura creditori tuo nummos numeravit, non intercedit: senatus
enim obligatae mulieri succurrere voluit, non donanti: hoc ideo, quia fa-
cilius se mulier obligat quam alicui donat”
46
, non trattenendosi tuttavia
dal manifestare il sarcastico commento finale.
il rimedio giurisprudenziale, più che a porre riparo al preconcetto
maschilista della fragilità muliebre, mirava, in realtà, a superare l’osta-
colo che finiva per interporsi agli affari a causa della crescente impor-
tanza assunta nel corso del tempo dall’elemento femminile
47
.
se tale punto di vista nell’età dei severi prevaleva ormai per le citta-
dine romane, in dottrina ha suscitato tuttavia sorpresa il fatto che l’im-
peratore lo abbia applicato con apparente indifferenza ad una provin-
ciale ma si è giustificato tale comportamento come una ulteriore prova
del fatto che, qualche decennio prima dell’estensione della cittadinanza
da parte di caracalla, il diritto romano finiva per costituire un modello
generale, non sempre in conflitto con le pratiche locali; appariva invece
culturalmente alquanto ambito dagli stessi provinciali come manife-
stazione di un superiore status
48
. pertanto lo scopo della disposizione
non sarebbe stato quello di applicare forzatamente ad una straniera la
regola elaborata in seguito all’emanazione del sc velleiano, alla quale
si alludeva, ma di ricorrere ai principi romani per eliminare un dubbio
relativo alla capacità della donna nel diritto locale
49
.
altra questione suscitata dalla risposta imperiale è quella della persi-
stenza del velleiano in provincia. secondo van oven
50
, la cancelleria im-
periale si sarebbe sforzata d’introdurre tale sc anche dopo la concessione
della cittadinanza nel 212, tentando d’imporre l’incapacità d’intercedere
46
d. 16, 1, 4, 1 (Ulp. 29 ad ed.).
47
e. volterra Les femmes dans les inscriptiones des rescripts impériaux, Festschrift zepos,
athen 1973, 717-724.
48
J. mélèze-modrzejewski, La regle du droit dans l’Égypte romaine, proceedings of the
twelfth intern. congress of papyrology (ann arbor, 1968), toronto 1970, 317 - 377.
49
J.-p. coriat, Le prince législateur, cit., 380 e s.; J. mélèze-modrzejewski, Droit officiel
et traditions locales en Egypte sous la domination romaine (séminaire 1974-75), paris 1976,
329-331.
50
J.c. van oven, op. cit., 88.
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