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ne. inoltre la decisione imperiale si porrebbe in evidente contrasto con
il pressoché coevo §. 84 del Gnomon, ove si dichiara: “i privilegi sacer-
dotali possono essere conservati ad una figlia”
62
.
viii
(ll. 28-34)
Π̣[ρ]όκλῳ Ἀπολλ[ω]νίου·
τοὺς γεγρ[α]μμένους κληρονόμους, κᾶν αἱ διαθῆκαι
π[ε]πλάσθαι λέγωνται, τῆς ν[ο]μῆς οὐκ ἔστιν
δίκα[ι]ον ἐκβληθῆναι. φροντ[ί]σουσιν δὲ οἱ
τὰ[ς] δίκας ἐπιτετραμμένοι καλέσαι τοὺς
εὐ[θ]υνομένους εἴ γε τὸ πρᾶγμά ἐστιν ἐν τῇ
τάξει τῶν διαγνώσεων·
a proclo, (figlio) di apollonio:
non è giusto che gli eredi scritti (nel testamento)
siano stati esclusi dalla ripartizione,
anche se le disposizioni
testamentarie si dice siano state falsificate.
gli incaricati delle controversie cureranno di citare
coloro che sono accusati, sempre che la causa
risulti iscritta nel ruolo dei processi.
non è del tutto certo che il proclo destinatario dell’ottavo ἀπόκριμα
sia stato un cittadino romano, poiché è stata ritenuta sospetta l’omissio-
ne di un praenomen o di un nomen, anche se la questione sembra essere
stata risolta in base alle disposizioni del diritto romano
63
.
il caso, dopo la revisione di Youtie e la nuova lettura del termine
62
e. seidl, Rechtsgeschichte Ägyptens, cit., 35; s. riccobono jr., gnomon dell’idios lo-
gos, palermo 1950, 61 e 229.
63
a.a. schiller, Second Thoughts, cit., 338.
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π[ε]πλάσθαι alla l. 30
64
, in sostituzione di un originario τείλασθαι, che
implica ora un
testamentum falsum, e non come in precedenza
perfec-
tum, sembra essere pertinente ad una questione ereditaria relativa ad
heredes scripti in un testamento, ma che si vorrebbe privare del possesso
in seguito al sospetto avanzato in merito alla sua falsificazione
65
.
la prosecuzione del testo, ritenuta alquanto oscura da de Franci-
sci e arangio ruiz
66
, è stata valutata relativa ad un praeiudicium tra
un’azione civile (l’
hereditatis petitio) e un’accusa criminale
67
.
in un primo tempo schiller aveva dedotto dalle espressioni del pa-
piro che si trattava di un processo penale di carattere inquisitorio in-
trodotto mediante accusa privata e che tale procedura criminale fosse
l’accusatio expilatae hereditatis, tenendo in conto un rescritto di severo
e caracalla, nel quale si lasciava appunto la scelta tra il crimen expilatae
hereditatis e l’azione civile diretta contro i possessori dell’eredità
68
.
in seguito alla revisione di Youtie, schiller ha però sottolineato che
dall’81 a.c. la lex Cornelia testamentaria nummaria aveva previsto la pos-
sibilità di una accusatio falsi, concorrente e cumulativa con una azione ci-
vile e che comunque un’azione civile, mirante ad annullare le disposizioni
testamentarie in base alla presunta falsificazione, avrebbe potuto essere
sospesa in seguito alla presentazione di una accusa di falso
69
.
il richiedente il parere all’imperatore, probabilmente un successo-
re
ab intestato
70
, avrebbe dunque, secondo schiller, cercato di privare
gli eredi testamentari del possesso della proprietà ereditata, sostenendo
la falsificazione del testamento. l’imperatore preciserebbe allora che il
testamento impugnato esplica la sua efficacia sino ad una sentenza con-
traria e che l’eventuale decisione di una concorrente accusa criminale di
64
h. Youtie, a.a. schiller, Second Thoughts, cit., 333 e 337 ss.
65
analoga questione è accennata nelle sentenze di paolo iii, 5, 14: Sive falsum sive
ruptum sive irritum dicatur esse testamentum, salva eorum disceptatione, scriptus here iure in
possessionem mitti desiderat.
66
p. de Francisci, op. cit., 187; v. arangio ruiz, op. cit., 189.
67
m. Kaser, K. Kackl, Das römische Zivilprozessrecht
2
, cit., 250 nt. 64.
68
d. 47, 19, 2 pr. (Ulpiano) e 3 (marciano): Divus Severus et Antoninus rescripserunt
electionem esse, utrum qui velit crimen expilatae hereditatis extra ordinem apud praefectum
urbi vel apud praesides agere an hereditatem a possessoribus iure ordinario vindicare.
69
a.a. schiller, Second Thoughts, cit., 340.
70
a.a. schiller, Second Thoughts, cit., 338.
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falso è pregiudiziale rispetto ad una azione civile.
arangio ruiz, infine, propende per escludere il sospetto, ventilato da
schiller, che la frase finale dell’ ἀπόκριμα (ll. 33-34: … εἴ γε τὸ πρᾶγμά
ἐστιν ἐν τῇ τάξει τῶν διαγνώσεων·) ribadisca l’indubbia pregiudizialità,
ritenendo piuttosto che essa si riferisca alla consolidata prassi dell’iscrizione
a ruolo dei processi. anche altri “hanno chiarito come non sia corretto
ricavare l’esistenza di una ‘regola pregiudiziale’ di portata generale in ma-
teria di concorso tra ‘azione civile’ e ‘giudizio criminale’, ribaltando così
l’opinione precedentemente dominante”
71
e respingendo l’interpretazione
di schiller
72
che l’espressione ἐν τῇ τάξει τῶν διαγνώσεων costituisca una
prova dell’esistenza di una regola di pregiudizialità del giudizio pubblico su
quello privato.
ix
(ll. 35-39)
Κρονίῳ Ἡρακλείδου·
αἱ πρόσκαιροι νόσοι τῶν πολιτικῶν οὐκ ἀπαλλάσου-
σιν λιτουργιῶν, καὶ οἱ ἀσθενεῖς δὲ τῷ σώματι λιτουρ-
[γ]οῦσιν ἐὰν τῇ φροντίδι τῶν οἰκίων πραγμάτων
ἐξαρκῖν δύνωνται·
a cronio, (figlio) di eraclide:
le malattie transitorie non consentono esenzioni dalle
liturgie cittadine. coloro che sono ammalati nel fisico
sono soggetti ai servizi cittadini, se sono in grado
di curare i loro affari.
È probabile che il cronio, figlio di eraclide, destinatario del nono
ἀπόκριμα, sia stato un greco egizio assoggettato alle liturgie cittadine,
71
così m. miglietta, servus dolo occisus. Contributo allo studio del concorso tra actio
legis aquiliae
e iudicium ex lege cornelia de sicariis, napoli 2001, 223 e nt. 75; F. de ma-
rini avonzo, Coesistenza e connessione tra iudicium publicum e iudicium privatum. ricerche
sul diritto tardo classico, Bidr, 59-60, 1956, 125-198; F. serrao, Il frammento leidense di
Paolo. Problemi di diritto criminale romano. milano 1956, 104 e nt. 222.
72
a.a. schiller, Second Thoughts, cit., 343.