669
G. P
urPura
, Ἀποκρίματα Severi et Caracallae
[pp. 643-693]
frequentemente
96
, in modo tale che la fattispecie giuridica della richie-
sta appaia più chiara.
isidoro, detto anche eraclide, ha rinunciato all’eredità paterna, sti-
mandola, forse erroneamente, oberata dai debiti
97
. alcuni ritengono
invece che si tratti di una cessione o vendita
98
o di un semplice abban-
dono del fondo paterno
99
. l’atto compiuto comunque dal greco egizio
isidoro si sostiene sia stato effettuato da un minore, che infatti presenta
la sua richiesta con l’assistenza di un intermediario, apollonio. la ri-
sposta, certa e immediata da parte dell’imperatore, nella quale si nega
l’esistenza di tale requisito, lascia supporre che qualche altro dato, in-
serito nella stessa petizione, consentisse la rapida decisione: potrebbe,
ad esempio, trattarsi del decesso del padre avvenuto quando il figlio era
ancora minorenne e di una rinuncia effettuata da costui divenuto nel
frattempo maggiorenne dopo un anno dal compimento della maggiore
età. infatti la richiesta di revoca della rinuncia ad adeundam hereditatem
appariva ancora possibile entro l’anno dal raggiungimento della mag-
giore età, non dopo; se si fosse trattato di rigetto per tardiva istanza di
un minorenne, anche l’ἀπόκριμα avrebbe dovuto fare menzione di tale
circostanza
100
.
la tendenza al riconoscimento del beneficio della minore età è attesta-
ta in rescritti degli stessi imperatori e del medesimo periodo
101
. in p. oxy.
vii, 1020
102
sono riferite due risposte imperiali degli stessi imperatori
che accordavano ai minori l’assistenza derivante da tale condizione. pur
essendo esse prive di una data certa, sono sicuramente attribuibili a quel
contesto, perché presentano alcune pecurialità: la titolatura quasi identi-
96
cfr. ll. 12; 20; 23; 37; 38; 39; 43; 49; 50.
97
a.a. schiller, in apokrimata, cit., 89 e s.; s. solazzi, La rinuncia dell’eredità e P. Col.
123 XII, ag, 150, 1-2, 1956, 6.
98
a.J. Wolff, zss, 73, 1956, 416 ss.
99
a. d’ors, Notulas, cit., 84.
100
s. solazzi, La rinuncia dell’eredità, cit., 6.
101
d. 4, 4, 22 (Ulp. 11 ad ed.): …cum minor restituitur ad adeundam hereditatem, quae
ante gesta erant… rata esse habenda Calpurnio Flaccus Severus et Antoninus rescripserunt, s.
solazzi, La rinuncia dell’eredità, cit., 5 e s.
102
J. gaudemet, rhd, 33, 1955, 481; oliver 221 e 222; n. lewis, The imperial
apokrima, rida, 25, 1978, 270-273 (=
On government and law in roman Egypt, collected
papers of naphtali lewis, atlanta 1995, 233-236).
670
G. P
urPura
, Ἀποκρίματα Severi et Caracallae
[pp. 643-693]
ca e la mancanza dell’indicazione del nome del prefetto di egitto, come
nelle ll. 17 e 51 del p. col. 123
103
. ciò potrebbe indicare che alcuni casi
relativi alla assistenza dei minori furono collettivamente presi in conside-
razione in quei giorni.
se tuttavia la soluzione del dodicesimo ἀπόκριμα fu diversa dalle
altre, esiste un’altra possibilità di spiegazione: varo e procunda, i mino-
renni destinatari delle risposte del p. oxy. vii, 1020 portavano nomi
romani, a differenza del nostro isidoro, che appare invece essere un
provinciale
104
. diversamente quindi da quanto prospettava seidl
105
,
l’imperatore non si sarebbe presentato come un patrono di tutti i sud-
diti, romani e provinciali, ma avrebbe ancora riservato la protezione
accordata dal diritto romano ai minorenni romani, escludendola invece
ai provinciali, in difformità dall’atteggiamento tenuto nei confronti di
una donna della provincia nello stesso p. col. 123, v.
ha suscitato infine una notevole varietà di opinioni l’ordine di obbe-
dire τῷ νόμῳ τῶν πράσεων (ll. 54-55). per schiller, che accostava l’espres-
sione in questione a τὴν ἐκ τῆς ἡλικίας … βοήθειαν, essa si riferirebbe ai
benefici della lex Laetoria, ma come rileva solazzi, “la citazione della lex
Laetoria sarebbe stata insufficiente nel caso in questione, per cui avrebbe
giovato la restitutio in integrum accordata dall’editto pretorio e non l’actio
legis Laetoriae contro il doloso sfruttatore dell’inesperienza giovanile. nel
silenzio del rescritto è gratuito supporre che qualcuno abbia ingannato
isidoro circa la consistenza dell’eredità”
106
.
ancora in seguito alla revisione di Youtie, schiller ha esitato ad ab-
bandonare l’originaria interpretazione e ad accettare il riferimento a una
“legge delle vendite”, alla quale si intimava di obbedire
107
. F. pringsheim
invece ha proposto due diverse interpretazioni, propendendo per la pri-
ma: la lex venditionum è da intendere come una sorta di lex contractus, o
come un riferimento ad un rescritto imperiale che riguardava le vendite
103
W.l. Westermann, in p.col. 123, 24.
104
F. pringsheim,
Some Suggestion on P. Col. 123, cit., 248 dichiara di aver inten-
zionalmente trascurato il problema della nazionalità dei richiedenti e, conseguentemente,
dunque della legge applicabile ai loro casi.
105
e. seidl,
Rechtsgeschichte Ägyptens, cit., 37.
106
s. solazzi,
La rinuncia dell’eredità, cit., 7.
107
F. pringsheim,
Some suggestion on P. Col. 123, cit., 246.