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G. P
urPura
, Ἀποκρίματα Severi et Caracallae
[pp. 643-693]
xi
(ll. 45-51)
Ἰσιδώρῳ Δείου·
τὰ μὲν ὑπὸ Κόμωνος τετολμημένα
Φούλουϊος Πλαυδιανὸς ὁ κράτιστος ἔπαρχος
τῶν στρατοπέδων καὶ οἰκεῖος ἡμῶν
ἐξετάσι· πρὸς δὲ Ἀπίωνα τὸν τελώνην, εἰ μὴ
κοινωνῖ τῶν ἐνκλημ[ά]των Κόμωνι, τὸν
ἡγούμενον τοῦ [ἔ]θνους ἕξ̣ε̣ις δικα[σ]τήν·
a isidoro, (figlio) di deio:
l’egregius Fulvio plauziano prefetto del pretorio e nostro compagno
condurrà l’investigazione sulle audaci azioni di comone.
riguardo ad apione, l’esattore, se egli non è
invischiato nelle accuse con comone,
tu avrai il prefetto della provincia come giudice.
il commento di schiller
87
, ritenuto ottimo da arangio ruiz
88
, può
ritenersi ormai consolidato in dottrina. in seguito alla richiesta del pro-
vinciale isidoro, l’imperatore avviò un’inchiesta affidandone la condu-
zione al prefetto del pretorio Fulvio plauziano, che accompagnava gli
imperatori nella visita in egitto e che era probabilmente presente nel-
le udienze ad alessandria nella primavera del 200. egli non solo viene
menzionato espressamente per nome con il titolo di κράτιστος ἔπαρχος
τῶν στρατοπέδων ma viene anche indicato come οἰκεῖος ἡμῶν (l. 48).
la designazione come κράτιστος = egregius, normalmente dalla metà del
i sec. d.c. attribuita al prefetto del pretorio, appare però una anomalia,
poiché per un personaggio di rango consolare il titolo avrebbe dovuto
essere quello di λαμπρότατος = clarissimus
89
.
87
a.a. schiller, in apokrimata, cit., 81-88.
88
v. arangio ruiz, op. cit., 189.
89
a.a. schiller, in apokrimata, cit., 84 nt. 96.
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la sorte di un criminale di nome comone, che aveva commesso crimi-
ni tanto gravi da essere addirittura deferiti al prefetto del pretorio
90
, viene
distinta da quella del pubblicano apione, rimesso, salvo per i crimini nei
quali risulti complice dello stesso comone, alla giurisdizione del prefetto
d’egitto, che con una evidente disparità di trattamento rispetto a Fulvio
plauziano, non viene nominativamente indicato, sia qui che nel quarto
ἀπόκριμα (l. 17)
91
. tale minimo indizio potrebbe far supporre non solo
che la carica di prefetto d’egitto fosse temporaneamente vacante
92
, ma
che l’assenza del prefetto fosse stata determinata dalla sua rimozione per
fatti tanto gravi da consigliare la stessa visita dell’imperatore in egitto,
accompagnato dall’intero corpo dei suoi collaboratori.
non vi è comunque dubbio che l’inchiesta dell’undicesimo
ἀπόκριμα, tra tutte le petizioni trattate nel p. col. 123, risulta di gran
lunga la più grave.
soffermandosi invece sul principio giuridico che può enuclearsi dal-
la risposta, occorre rilevare che modestino in d. 39, 4, 6 asserisce: Si
multi publicani sint, qui illicite quid exegerint, non multiplicatur dupli
actio, sed omnes partes praestabunt et quod ad alio praestari non potest ad
altero exigetur. Sicut divus Severus ed Antoninus rescripserunt: nam inter
criminis reos et fraudis participes multum esse constituerunt.
per schiller: “one is tempted to say that it might be the very case itself”
93
.
comunque la solidarietà cumulativa dei pubblicani, negata dal tempo
di settimio severo, fu giustificata distinguendo gli obblighi degli autori
del reato in quanto tali, ancora cumulativamente responsabili, da quelli
degli appaltatori, che partecipavano certo ai profitti derivanti dall’attività
illecita (fraudis participes), ma che non ne erano i diretti responsabili.
dunque apione, se trovato diretto complice di comone, sarebbe
stato come quest’ultimo, sia perseguito in sede criminale dinanzi al pre-
90
a.a. schiller, in apokrimata, cit., 83 osserva che l’espressione relativa alle audaci
azioni (l. 46: τὰ … τετολμημένα) di comone coincide “remarkably” con il commento
edittale di Ulpiano sui pubblicani in generale in d. 39, 4, 12: Quantae audiciae, quantae
temeritatis sint publicanorum factiones, nemo est qui nesciat. Idcirco praetor ad compescendam
eorum audaciam hoc edictum proposuit.
91
Supra nt. 37.
92
W.l. Westermann, in p.col. 123, 13 e s.
93
a.a. schiller, in apokrimata, cit., 87.
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fetto del pretorio, che ritenuto responsabile del doppio del valore delle
cose estorte. tale ammontare dunque avrebbe potuto essere, oltre che
a comone, anche a lui richiesto; se invece fosse stato ritenuto solo par-
tecipe del guadagno (fraudis particeps), di esso sarebbe stato chiamato a
rispondere dinanzi ad un prefetto d’egitto, non meglio determinato
94
.
xii
(ll. 52-56)
[Ἰσ]ιδώρῳ τῷ καὶ Ἡρακλ[είδ]ε̣ι̣ [διὰ Ἀ]πολλων<ί>ου·
τῆς πατρῴας κληρονομίας ἀποστὰς καὶ
τὴν ἐκ τῆς ἡλικίας οὐ[κ] ἔχων βοήθειαν τῷ
νόμῳ τῶν πράσεων, ἐπὶ τὴν οὐσίαν δε-
δημεῦσθαι φῄς, πεί θ [ο]υ·
a isidoro, detto anche eraclide, per mezzo di apollonio:
avendo rinunciato all’eredità paterna e
non avendo l’ausilio della minore età,
poiché dici che il patrimonio è stato confiscato,
obbedisci alla legge delle vendite.
in seguito alla proficua revisione del papiro operata da Youtie
95
, an-
che in questo caso, i numerosi dubbi d’interpretazione, sorti in base
all’editio princeps, sono stati avviati ad una soluzione. È stato utile in-
tendere diversamente la moderna interpunzione della parte finale del
testo e leggere ἐπεί, piuttosto che ἐπὶ, come accade negli ἀποκρίματα
94
Quinto emilio saturnino era in carica nel 199 d.c.; alfeno apollinare forse tra il
199 ed il 200; Q. mecio leto, già occupava la carica il 13 maggio del 200 (psi xiii, 1328
r. l. 27 = sB 7817) e tenne l’ufficio sino al 203. W.l. Westermann, in p.col. 123, 14 nt. 14;
g. Bastianini, Lista dei prefetti d’Egitto dal 30 a.C. al 299 d.C., zpe, 17, 1975, 263-328 e
la lett. ivi cit. Bastianini, seguendo J. rea, ce, 43, 1968, 370-372, propende per escludere
dalla lista alfeno apollinare. cfr. supra nt. 37.
95
h. Youtie, a.a. schiller, Second Thoughts, cit., 334; 344 e s.
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