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all’asta
108
. altri piuttosto hanno riferito la controversa espressione alla
venditio bonorum o alle disposizioni che regolavano le vendite all’asta
degli ἀδέσποτα
109
, esponendosi però a diverse obiezioni
110
. solazzi infi-
ne ritiene tale νόμος non il diritto ‘delle vendite’ in genere, non quello
della venditio bonorum, non quello ‘degli accordi’ e ‘delle transazioni’,
bensì quello che regolava tutti i negozi, anche unilaterali, e vietava al
dichiarante di mutare la volontà da cui erano nati diritti in favore di
altre persone
111
. tale ipotesi appare non collidere con la ricostruzione
sopra proposta.
xiii
(ll. 57-60)
Ἀ[βδ]ελάθῃ Ὠκαιρένου·
ἐὰν τοῖς ὀρφανοῖς ἐπιτρόπους λ[ά]βῃς
ἔξωθεν τάξεως, ὑπὲρ τῶν χωρίων πρὸς τοὺς
νεμομένους δικαστὴς δοθήσεται·
a a[bd]elate, (figlia) di ocereno:
se ricevi tutori per gli orfani
al di fuori dell’ordine,
riguardo ai fondi sarà dato un giudice
nei confronti di coloro che sono stati assegnati.
Una vedova, ancora una volta di stirpe semita
112
, aveva avuto assegnati
tutori per i figli orfani ἔξωθεν τάξεως (l. 59). non solo l’interpretazione di
tale espressione è dibattuta, ma anche il nome del richiedente, inteso in
108
del quale resterebbe una traccia nella parte finale di c. 4, 44, 3; F. pringsheim, Some
suggestion on P. Col. 123, cit., 246-248.
109
de Francisci, op. cit., 187; v. arangio ruiz, op. cit., 189; a. d’ors, Notulas, cit., 84.
110
s. solazzi, La rinuncia dell’eredità, cit., 7.
111
così s. solazzi, La rinuncia dell’eredità, cit., 8.
112
come la m[a]thalge, figlia di ambrelo, che attraverso suo figlio abdomanco richie-
deva il quinto ἀπόκριμα (l. 18).
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un primo tempo al maschile, è stato incerto, influenzando probabilmente
il commento iniziale
113
. infatti, Westermann lo ha ritenuto “a magistrate
who had the appointment of guardians as a part of his official duties and
the obligation of presenting the cases against the guardians if irregulari-
ties occurred in their handling of the properties of their wards” e schiller
invece come un tutore che, avendo appreso che alcune terre appartenenti
ai suoi pupilli e situate in luoghi diversi dalla sua residenza erano state
occupate da altri, chiedeva istruzioni all’imperatore, che avrebbe risposto
di farsi assegnare extra ordinem dei tutores adiecti, abitanti nei luoghi. co-
storo poi avrebbero potuto, a loro volta, chiedere un iudex pedanus per un
giudizio petitorio relativo ai fondi.
Forti perplessità a tale ricostruzione sono state giustamente sollevate
da arangio ruiz, che ha rilevato la mancanza di alcun cenno a tutori
aggiunti al presunto tutore in carica, quando invece “sarebbe stato assai
facile scrivere ἄλλους, o προσζευχθέντας (così i Basilici) ἐπιτρόπους”
114
; e
soprattutto che la supposta equivalenza tra ἔξωθεν τάξεως e extra ordinem
non trova riscontro nei lessici e che di solito nei Basilici si traslittera la sud-
detta espressione latina direttamente in greco; “solo la parafrasi di teofilo
ad Inst. 4, 4, 8 ha ἔξωθεν, ma usato avverbialmente senza sostantivo”
115
.
in merito alla persona del richiedente, non ritenendo giustamente di
poterla individuare nel funzionario che aveva assegnato i tutori, arangio
ruiz si domandava se non si fosse trattato di un parente dei pupilli e, con
la solita perspicacia che lo distingueva, si chiedeva “se per caso la lettura
delle ultime lettere, alquanto confuse, non impedisca di riconoscere il
dativo di uno dei tanti nomi femminili … e di pensare alla madre”
116
.
È evidente che la nuova lettura del nome femminile alla l. 57
da parte di Bradford Welles
117
ha indotto a percorrere la strada di
una diretta richiesta della madre vedova che ha ricevuto dei tutori
per i propri figli orfani, soluzione alla quale si accennava all’inizio,
ma che non risolve tutti i problemi; resta da comprendere l’ἔξωθεν
113
W.l. Westermann, a.a. schiller, apokrimata, cit., 24 e s.; 92 ss.
114
v. arangio ruiz, op. cit., 191.
115
v. arangio ruiz, l.c.
116
v. arangio ruiz, l.c.
117
c. Bradford Welles, aJph, 77, 1956, 88.
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τάξεως della l. 59 e la non concorde interpretazione dell’espressione
πρὸς τοὺς νεμομένους alle ll. 59-60.
riguardo al primo problema, posto che non si vede “perché e
come si dovesse parlare, nei riguardi dei provinciali, di tutori dati extra
ordinem”
118
, né è certo metodologicamente corretto ricorrere anche in
questo caso all’influenza del diritto romano sul locale prima della conces-
sione di caracalla, poiché “per tanta deduzione la base è veramente assai
fragile”
119
, non resta che pensare all’ordine di preferenza secondo il quale i
tutori vanno scelti, insomma una sorta di ‘tutori irregolari’ designati fuori
dall’ordine delle parentele, come pensa Westermann
120
, o piuttosto, come
propone arangio ruiz, fuori dall’appartenenza alla stessa città o categoria
sociale
121
; allora si potrebbe pure ipotizzare che venissero apprestati veri e
propri elenchi di tutori possibili, come nel caso dei giudici della cirenai-
ca
122
, ma la congettura è altrettanto debole della precedente.
la prevalente dottrina si è adeguata alle più semplici spiegazioni
di tutores dati o presi extra ordinem
123
o di giudici assegnati di delega
speciale (iudices extraordinari). alcuni studiosi hanno ritenuto infatti
di poter riferire l’espressione ἔξωθεν τάξεως non alla susceptio tutorum,
cioè al λ[ά]βῃς della l. 58, bensì alla datio iudicis, collegandola quindi al
δοθήσεται della l. 60, anche se in egitto il processo era sempre straor-
dinario e sarebbe stato superfluo precisare che i giudici fossero relativi a
una cognitio
124
. oliver infine interpreta la controversa espressione come
riferita a tutori ἀτακτοῦντας o λιποτακτοῦντας, che non compivano,
cioè, correttamente il loro dovere e rendevano pertanto necessaria la
nomina di un giudice per proteggere le proprietà
125
.
il secondo divario interpretativo scaturisce da πρὸς τοὺς νεμομένους
alle ll. 59-60, comunemente interpretato come “nei confronti dei
118
v. arangio ruiz, l.c.
119
v. arangio ruiz, l.c.
120
W.l. Westermann, apokrimata, cit., 24 e s.
121
cioè irregolarmente designati. cfr. v. arangio ruiz, l.c.
122
cfr. il primo degli Edicta Augusti ad Cyrenenses, ll. 13 ss.
123
cioè d’ufficio, cfr., ad es. B. albanese, Le persone nel diritto privato romano, palermo
1979, 459 nt. 145.
124
a. d’ors, Notulas, cit., 85.
125
oliver 238, 458.
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