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il ricordo della votazione, definita di solito dal verbo censuere; talvolta è
indicato anche il numero dei partecipanti alla seduta
23
.
l’ordine appena esposto non è però sempre seguito, e talvolta nella sin-
tetica trasposizione epigrafica mancano uno o più elementi fra quelli appe-
na descritti; può tuttavia, anche se in rarissimi casi, essere fornita qualche
ulteriore indicazione circa lo svolgimento dell’adunanza, come ad esempio
menzionare il nome del decurione che per primo aveva espresso il suo voto
(Tergeste CIL v 532; Aquileia CIL v 961). altra eccezione alla regolare
procedura dei decreta decurionum la rileviamo in una deliberazione dell’ordo
di Tuficum (CIL xi 5694) dove è un primipilaris e non un magistrato citta-
dino ad introdurre e esporre all’assemblea la richiesta avanzata, si può sup-
porre che in questo caso egli fosse stato invitato dal magistrato giusdicente
a relazionare sull’istanza, come ricorda la locuzione verba fecit; la seduta
procede e arriva alla votazione finale, referente un quattuorvir.
Questi appena descritti sono solo alcuni degli elementi formali del-
le deliberazioni del consiglio cittadino che si possono desumere da una
lettura dei decreta decurionum epigrafici. Uno studio comparato dei testi
in nostro possesso, al contrario, consente di proporre una più profonda
analisi storica della vita delle città romane, permettendoci di individuare
nuovi, significativi aspetti della amministrazione cittadina affidata, alme-
no fino alla fine del iv secolo d. c., alla cura dell’ordo decurionum.
in vista di questo mio studio più complessivo sulle competenze ammi-
nistrative dell’ordo decurionum e in occasione della riedizione dei Fontes Iu-
ris Romani Antejustiniani, sembra opportuno aggiungere ai documenti già
presenti in Fira iii alcuni testi nuovi scelti per somiglianza di argomento:
CIL ix 439 e 440 da Venusia, (iii - ii sec. a.c.); CIL xiv 2466, da Castri-
moenium (del 31 d.c.). AE 1999, 453, da Puteoli (110-130 d. c.).
hoc ordine mitti ad Titum Pomponium Bassum clarissimum virum qui ab eo impetrent in clientelam
amplissimae domus suae municipium nostrum recipere dignetur patronumque se cooptari tabula
hospitali incisa hoc decreto in domo sua posita permittat ( Ferentinum CIL vi 1492).
23
Decuriones adfuerunt CXIIII (AE 1999, 453); In curia f(uerunt) n(umero) LXXXXII
( CIL x 1783); in decurionibus fuerunt XXVI ( CIL xiv 2466). la votazione, come spesso
riportato, è all’unanimità: Censuere omnes (AE. 1978, 100; CIL xii 5413), oppure per ac-
clamazione generale: ordo dixit omnes omnes (CIL vi 29682), C(ensuerunt) c(uncti) a Cales
(CIL x 4643)e a sala (AE. 1931, 38).
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venusia: aut sacrom aut poublicom.
lastre mutile da tutti i lati, note da tradizione manoscritta.
il frammento a) era inserito da tempo immemorabile nella parte
esterna della chiesa di san nicola della capuana in venosa, fu ricercato
invano già al tempo del cil. oggi è irreperibile. il frammento b) rela-
tivo ad un altro esemplare, credibilmente dello stesso decreto; secondo
la tradizione proveniva dal territorio dell’antica venosa, ed era stato
visto nelle vicinanze della porta della città. irreperibile già all’epoca di
pubblicazione del cil lo è tutt’ora (supl. it., 20, 2003, 60).
a) cil i² 402; cil ix 439; illrp ii 691. (sherk 1970, 17).
b) cil i² 403; cil ix 440. (sherk 1970, 18).
dat.: iii-ii a.c.
a)
b)
- - - - -
- - - - - -
Q(uintus) ravel[i]o(s) [Q(uinti) f(ilius) - - -]
[- - - se]natu
p(ublius) cominio(s) p(ubli) f(ilius)
consoltu de[- - -]
l(ucius) malio(s) c(ai) f(ilius)
aut sacrom
Quaistores
aut poublic[om]
5 senatu(m) vac. d(e) [e(a) r(e) f(ieri)?] 5 locom ese o[mnes?- - -]
consulere
censu(e)re
iei[s] censuere
aut sacrom
aut poublicom
10 ese
a) lin. 5: d(e) [e(a) r(e)] / d(e) [l(oco)] cil i
2
; d(ecuriones), d(ecuriatim),
d(ecuriatum) / d(e) [e(a) r(e)] degrassi.
Questi piccoli frammenti di decreto rappresentano due dei pochissi-
mi testi che dimostrano come spettasse all’ordo cittadino la competenza
a definire con apposito decreto la qualificazione giuridica dei terreni
della città
24
. nel caso in esame i quaestores richiedono al consiglio decu-
24
si vd. L
iebenam
, op. cit., 1ss.,174 ss.
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rionale della colonia latina di venosa, qui chiamato senatus secondo la
più antica tradizione
25
, di definire la situazione giuridica di una deter-
minata area per deliberarne la destinazione d’uso. da quanto rimasto
del testo appare che la decisione dell’ordo ne stabiliva un uso per fini
sacri o pubblici, escludendone una destinazione d’uso privata
26
. le due
iscrizioni possono essere datate, per diversi motivi, in età repubblicana,
molto probabilmente ancora all’epoca della colonia latina
27
.
castrimoenium: de loco dando.
lastra di travertino, superficie fortemente corrosa in più punti senza
danni importanti al testo. la cornice del campo epigrafico ribassato si pre-
senta completamente scalpellata. punti di separazione triangolari usati re-
golamente. mis.: cm. 138 x 66, spess. indeterminabile in quanto la tabula è
attualmente infissa in una parete della sala del Fauno nei musei capitolini a
roma. c.e.: cm. 124,5 x 52. alt. lett.: cm. 2-3,5. autopsia giugno 2003.
trovata nel 1632 a marino in villa Bevilacqua o colonna di Belpog-
gio fu posta nel palazzo di giovanni colonna; in seguito appartenne al
cardinale albani e da questi passò a roma nel museo capitolino dove
è ora conservata (inv. 7220).
cil xiv 2466. (sherk 1970, 54)
dat.: 1 giugno 31 d.c.
Fausto co[r]n[e]lio s[ull]a
sex(to) tedio val[e]r[io] cat[ul]lo co(n)s(ulibus),
vac.
k(alendis) [i]un(iis),
vac.
25
per un rapido riscontro delle più antiche città del Latium e dell’italia meridionale
che perdurarono più a lungo nell’uso di denominare l’ordo col più altisonante appellativo di
senatus si vedano le ricorrenze in G. m
ancini
, sv. Decuriones, in e. d
e
r
uGGiero
, diz. ep.
di ant. rom, ii, 1910, 1515-52. così, ad esempio denominava l’assemblea municipale la
lex conservata nella Tabula Heracleensis alle linn.: 86, 105, 109, 124, 128, 133, 135, si veda
il testo in m.h. c
raWFord
, Roman Statutes, london, 1996, 355-391.
26
sul punto v. m. c
raWFord
, Aut sacrom aut poublicom, in p. b
irks
(ed.), New Perspec-
tives in the Roman Law of Property. Essay for Barry Nicholas, oxford 1989, in part. 94s.
27
Una datazione, tra gli inizi del iii sec. e gli inizi del i sec. a.c. è proposta da degrassi
e accolta dalla m. c
heLotti
, Regio II Apulia et Calabria. Venusia, in supplementa italica,
20, roma 2003, 60.
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