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deliberazione assembleare e il decreto che ne derivava non veniva di regola
neppure esposto al pubblico, neanche per un breve tempo; solo in pochi
casi, e sono esempi davvero eccezionali, si stabilisce espressamente che il
decreto doveva essere pubblicato, e sono dettate le norme per farlo
14
.
in realtà i
decreta decurionum pervenutici sono spesso dei brevi riassunti,
redatti e poi trascritti su pietra o bronzo, su esplicita domanda di magistrati,
di collegia o di privati cittadini che avevano interpellato l’ordo con un’istanza
che aveva dato luogo alla deliberazione assembleare, la quale avrebbe con-
cesso loro, una volta discussa, votata ed approvata dall’ordo come previsto
dalle leges municipales una concessione, un privilegio, un onore, o altro. gli
estratti del decreto venivano incisi, nella maggior parte dei casi, sulle facce
laterali delle basi che sostenevano le statue onorarie, oppure su supporti
fissati nelle vicinanze degli edifici, monumenti o quanto altro realizzato
dopo la concessione avuta dall’ordo, ed erano eseguiti a cura e spese degli
interessati
15
. la loro utilità consisteva nell’attestare pubblicamente, negli
anni a seguire, l’onore, il privilegio, il diritto che era stato loro concesso.
i diversi momenti che articolavano l’attività dell’ordo si manifesta-
no evidenti nelle iscrizioni in nostro possesso, tanto da consentirci di
stabilire una successione delle fasi che ci permette la ricostruzione di un
modello-tipo.
il testo di ciascuna deliberazione, nella maggior parte dei casi, si apre
con la menzione della coppia consolare eponima.
segue il nome del magistrato, o dei magistrati, che hanno convocato
l’adunanza. le titolature possono variare secondo gli statuti cittadini:
l’ordo è stato riunito su iniziativa di praetores a Cumae (CIL x 3698, nel
289), di praefecti a Patavium (CIL v 2856, tra ii e iii), di aediles iure di-
cundo a Peltuinum (CIL ix 3429, nel 242) o da un dictator ed un aedilis
iure dicundo, praefectus aerarii a Caere (CIL xi 3614, nel 113).
si tratta, in ogni caso, sempre dei magistrati maggiori con poteri giu-
risdizionali, mai di magistrati minori che evidentemente non avevano il
14
…cippo grandi secundum aram defixso hoc decretum … incidatur insculpaturve (Pisae,
CIL xi 1420);
hoc decretum post tres relationes placuit in tabula aerea scribi et proponi in
publico, unde de plano recte legi possit (
Gabii,
CIL xiv 2795).
15
come ad es. indica la chiara espressione del decreto di Caere: descriptum et recognitum
factum in pronao aedis Martis ex commentario, quem iussit proferri Cuperius Hostilianus per
Titum Rustium Lysiponum scribam, in quo scriptum erat it, quod infra scriptum est.
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potere di convocare l’assemblea. in un caso, dal testo traspare il controllo
esercitato dal curator rei publicae sugli atti deliberativi dell’ordo cittadino. a
Caere, infatti, in un decreto nel 113 d.c. è testimoniato l’invio al curator rei
publicae del dossier discusso in assemblea prima di deliberare sulla conces-
sione di uno spazio pubblico, sotto il portico della basilica Sulpiciana.
dopo l’indicazione del giorno e mese in cui è avvenuta la riunione segue
la specificazione del luogo dove essa si svolse: data e luogo di regola vengo-
no prima dell’indicazione dei magistrati convocanti; di regola nella curia, in
alcuni casi il consiglio si riunisce in uno dei templi della città, ad esempio in
templo divi Pii a
Puteoli (
CIL x 1784),
Cumis in templo divi Vespasiani (
CIL
x 3698); ma non mancano casi, probabilmente del tutto straordinari, dove
può accadere che il consiglio cittadino sia convocato in qualche altro edifi-
cio pubblico: a pisa ad esempio l’adunanza dell’ordo tenutasi poco dopo la
morte di lucio cesare, per decretare gli onori pubblici al giovane principe,
si ebbe in foro, in Augusteo (CIL xi 1420), e forse avvenne la stessa cosa,
quando morì gaio cesare
16
(CIL xi 1421).
i nomi dei testimoni presenti all’atto della redazione, (
scribundo ad-
fuerunt illi), precedono la relazione dei magistrati e l’istanza in oggetto
introdotta da espressioni quali: verba fecerunt
17
, consilium decurionum
cogere
18
, decuriones corrogare
19
, consulere
20
, quod recitata epistula ... IIII
vir ad ordinem verba fecit
21
.
prima di specificare lo stato dei fatti, viene riportata la formula d’in-
troduzione al dispositivo del decreto: quid de ea re fieri placeret; de ea re
ita censuerunt. segue il dispositivo del decreto con la decisione presa dai
decurioni introdotta in generale dal verbo placere
22
. chiude l’iscrizione
16
a.r m
arotta
d’a
Gata
, Decreta Pisana (CIL, XI, 1420 – 21), pisa 1980. da ult.
con bibl. s. s
eGenni
,
I decreta pisana. Autonomia cittadina e ideologia imperiale nella colonia
Obsequens Iulia Pisana, Bari 2011.
17
Sora CIL x 5670.
18
Caere CIL xi 3614.
19
Cumae CIL x 3698.
20
Aquileia CIL v 875.
21
Cales CIL x 4643.
22
ad esempio: placere huic ordini petentibus Augustalibus locum inter amphiteatrum et stra-
tam viam publicam novo aedificio extructum, quem publici iuris esse conveniebat, splendidissimo
corpori concedi ea condicione ne ab eo transferatur dominium, quando res publica suum credat esse
quod ab tam multis possidetur (
Puteoli AE 1999, 423). in un altro caso:
placere conscriptis legatos ex