3.10
Tabula di contrebia
iscrizione su bronzo rinvenuta nel novembre 1979 a circa 18 Km
a sud di saragozza, precisamente a cabezo de las minas, nella località
aragonese di Botorrita, lo stesso luogo dove, qualche anno prima, era
stato scoperto un altro bronzo iscritto in dialetto locale, il cd. bronzo
di Botorrita.
attualmente conservata nel museo archeologico provinciale di
saragozza, è costituita da una lamina di bronzo di 438 per 208 mm
incisa su una sola faccia, totalmente iscritta e con il testo distribuito
su venti linee. la linea 20 indica la data: le idi di maggio dell’anno
del consolato di lucio cornelio (cinna) e cneo ottavio, cioè il 15
maggio dell’87 a.c.
il bronzo documenta la soluzione di un conflitto fra civitates indi-
gene dell’Hispania Citerior situate nella media valle dell’ebro. vengono
nominate quattro popolazioni, Contrebienses, Allavonenses, Salluienses e
Sosinestani: i primi sono gli abitanti celtiberici di contrebia Belaisca; i
secondi sono stati identificati con iVascones di alaun (Alavona), i terzi
con i Sedetani di salduie (poi Caesaraugusta, oggi saragozza), gli ultimi
sono di localizzazione e provenienza ignota.
viene riportata la sentenza arbitrale ma anche gli antecedenti del
litigio: questo perché si tratta di un testo esposto in pubblico, come
attestano i sei fori sulla parte alta della lamina, destinati appunto all’af-
fissione.
giudici del conflitto sono i membri del senato della città peregrina
di Contrebia Belaisca. la loro decisione viene approvata dal governatore
provinciale caio valerio Flacco.
dalle linee finali del documento, dove si indicano i nomi dei giudici
e, di seguito, i nomi dei difensori dei Salluienses e degli Allavonenses,
parrebbe che parti in causa fossero soltanto gli abitanti di salduie (Sal-
luienses) e quelli di alavona ( Allavonenses). ma i contenuti del litigio
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e le parti in causa non sono del tutto perspicui e sono stati oggetto di
numerose interpretazioni. Qui di seguito indico la mia ipotesi interpe-
tativa.
varie le materie del contendere. il litigio parte dalla vendita di un
terreno dai sosinestani ai salluiensi per scavarvi un canale di conduzio-
ne dell’acqua. infatti gli attori, probabilmente gli allavonensi, dicono
che la vendita a suo tempo stipulata non era legittima a causa della loro
opposizione. ecco, quindi, la prima questione da giudicare: se i sosine-
stani avevano diritto di vendere il terreno per la costruzione del canale
ai salluiensi nonostante l’opposizione degli allavonensi.
la seconda questione, presumibilmente subordinata all’assoluzio-
ne dei convenuti nel primo giudizio, è la seguente: in conseguenza di
tale vendita, i salluiensi hanno di recente delimitato pubblicamente
con una palizzata l’area di terreno circostante il canale, forse per ef-
fettuarvi i lavori e rendere il canale fruibile dopo la sua edificazione.
con riguardo a ciò, gli attori, forse ancora gli Allavonenses, pongono
alla commissione giudicatrice la seguente alternativa. la prima è che
l’area oggetto di terminatio e depalatio destinata allo scavo del canale
sia pubblica della civitas Sosinestana, la seconda è che sia privata della
civitas Sosinestana. nel primo caso, la commissione deve valutare se
è lecito ai salluiensi scavare il canale in quell’area pubblica. eviden-
temente si pone il problema della legittimità dello scavo di un canale
destinato esclusivamente alla comunità dei Salluienses (infatti è da
questi terminata e depalata) in un’area pubblica della civitas Sosinesta-
na. nel secondo caso, cioè se la commissione avrà verificato la natura
privata di quell’area di terreno, essa dovrà dichiarare lecita l’attività
di scavo del canale ma, nel contempo, imporre ai salluiensi di pagare
alla civitas Sosinestana il denaro per l’area privata oggetto di termina-
tio e depalatio, secondo l’ aestimatio di cinque senatori appositamente
nominati dai magistrati di contrebia.
segue la sentenza, in tutto favorevole ai salluiensi, sia per la prima
che per la seconda questione («poiché il giudizio è di nostra competen-
za, nella materia della causa giudichiamo a favore dei salluiensi») e la
indicazione dei nomi degli arbitri e dei difensori delle parti.
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senatus contrebiensis
1
quei tum aderunt iudices sunto. sei par[ret]
a.grum quem salluienses / ab sosinestaneis emerunt rivi faciendi aquai-
ve ducendae caussa qua de re agitur sosinestanos / iure suo salluien-
sibus vendidisse inviteis allavonensibvs, tum sei ita pa.r.r.e.t. eei iudices
iudicent / eum agrum qua de re agitur sosinestanos salluiensibus iure
suo vendidisse; sei non parret iudicent/ iur[e] suo non vendidisse. /
eidem quei supra scriptei sunt iudices sunto. sei sosinestana ceivitas
esset tum qua. salluienses / novissume publice depala[r]vnt, qua de re
agitur, sei [i]ntra
2
eos palos salluiensis rivom per agrum / publicum
sosinestanorum iure suo facere liceret, aut sei per agrum preivatum
sosinestanorum / qua rivom fieri oporteret rivom iure suo sallui[en]
sibvs facere liceret dum quanti is a.ger aestumatu.[s] / esset, qua rivos
duceretur, salluienses pequniam solverent; tum, sei ita parret, eei iudi-
ces iudicent / salluiensibus rivom iure suo facere licere; sei non parret
iudicent iure suo facere non licere. / sei iudicar+nt sa.lluiensibus rivom
facere licere, tum quos magistratus contrebiensis quinque / ex senatu
suo dederit eorum arbitratu pro agro preivato qua rivos ducetur sallu-
ienses / publice pequniam soluonto. iudicium addeixit c(aius) valerius
c(aii) f(ilius) Flaccus imperator. / sententiam deixerunt: «quod iudi-
cium nostrum est, qua de re agitur, secundum salluienses iudicamus».
Quom. ea res / iudi[c]ata[st ma]gistratus contrebiensis heisce fuerunt:
lubbus vrdinocum letondonis f(ilius) praetor; lesso siriscum / lub.bi
f(ilius) magistratus; Babbus Bolgondiscum ablonis f(ilius) magistratus;
segilus annicum lubbi f(ilius) magistratus. / [ . .]atus[. . . . ]ulouicum
Uxenti f(ilius) magistratus; ablo tindilicum lubbi f(ilius) magistratus.
caussam salluie[nsium]/ defen.dit [. . .]assius. [.]eihar f(ilius) salluien-
sis. caussam allavonensium defendit turibas teitabas f(ilius) / [allavo]
nensis. actum contrebiae Balaiscae, eidibus maieis, l(ucio) cornelio,
cn(eo) octavio consulibu[s].
1
nuova lettura di F. Beltrán lloris (ae 2009.616, vd. Bibl.).
2
per F. Beltrán lloris (ae 2009.616, cit.) all’avverbio [i]ntra bisogna sostituire utra
e tradurre non ‘entro questi pali’, ma ‘oltre questi pali’. la correzione semplificherebbe la
comprensione del conflitto, dovuto alla necessità dei Salluienses di ottenere nuove terre
pubbliche o private per la costruzione di un canale di irrigazione.
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