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che uomini di stirpe romana evirati in terra barbara o romana siano
compravenduti e commina una “poena gravissima” a tutti i soggetti
coinvolti nell’illecito mercato, vale a dire l’alienante, l’acquirente, il notaio
e il funzionario del fisco che abbia ricevuto del denaro a titolo d’imposta;
resta invece consentito il commercio di eunuchi di razza barbara evirati al
di fuori dei confini dell’impero.
Rispetto al sistema previgente, Nov. 142 – emanata da Giustiniano
nel 558 e rubricata De his qui eunucos faciunt – si pone come una riforma
dell’intera materia, in senso ulteriormente repressivo: la pratica della
castrazione costituisce infatti un crimine contro Dio e contro le leggi
umane insieme e come tale va sradicata.
Nov. 142, praef. Perˆ tîn eÙnoucizÒntwn
AÙtokr£twr 'IoustinianÕj AÜgoustoj Marq£nV prib£twn>. Aƒ par¦ tîn prÕ ¹mîn bebasileukÒtwn Ðrisqe‹sai
timwr…ai
kat¦
tîn
eÙnouc…zein
tolmèntwn
p©si
dÁlai
tugc£nousin. ™peid¾ dš tinej katafronoàntej tÁj ˜autîn
swthr…aj ™tÒlmhsan Ólwj prÕ faneroà crÒnou tÕ toioàton
¢sebj ¡m£rthma diapr£xasqai, di¦ toàtÒ tinej mn ™x aÙtîn
¢x…aj dedèkasi poin£j, ›teroi d met¦ tÕ timwrhqÁnai kaˆ ™n
™cor…ᾳ ™pšmfqhsan. ™peid¾ to…nun oÙd oÛtwj tÁj ¢nos…aj
¢pšsconto pr£xewj, ¢ll'e„j plÁqoj ™xÁlqe tÕ toioàton màsoj, æj
diafÒrwj ¢pÕ pollîn Ñl…gouj periswqÁnai, kaˆ tosoàton Óti ka…
tinej ™x aÙtîn tîn periswqšntwn ™p'Ôyesin ¹metšraij katšqento,
Óti ¢pÕ ™nen»konta mÒlij tre‹j periesèqhsan, t…j oÛtwj
perifrone‹ tÁj „d…aj swthr…aj, éjte paride‹n kaˆ ¢nekd…khta
taàta katalipe‹n; e„ g¦r oƒ ¹mšteroi nÒmoi toÝj x…foj kat£ tinoj
sÚrontaj timwr…aij Øpob£llousi, pîj œcwmen paride‹n oÛtwj
¢deîj ginomšnouj fÒnouj, kaˆ pr©gma ginÒmenon ™nant…on te toà
qeoà kaˆ tîn ¹metšrwn nÒmwn; ¢nagka‹on oân ¹ghs£meqa to‹j t¦
toiaàta tolmîsi di¦ toà parÒntoj nÒmou ¢kribšsteron ™pexelqe‹n (
38
).
gentis eunuchos extra loca nostro imperio subiecta factos cunctis negotiatoribus vel quibuscumque
aliis emendi in commerciis et vendendi ubi voluerint tribuimus facultatem. [a. 457-465]. Si veda
ampiamente S
CARCELLA
, La legislazione di Leone I, cit., pp. 93-101.
(
38
) Della Novella, di cui manca la versione latina dell’Authenticum, è proposta traduzione
in Appendice.
139
La Novella prende le mosse dalla considerazione che le leggi
emanate dai precedenti imperatori per proibire la castrazione erano
rimaste inosservate; Giustiniano per di più rileva che, mentre tra le
popolazioni barbariche tale pratica era stata abbandonata, nei territori
facenti parte dell’impero venivano ancora sottoposti a evirazione non solo
schiavi, ma anche uomini liberi; e si rendevano responsabili del reato, sia
in qualità di mandanti che di esecutori, tanto gli uomini quanto le donne.
L’estremo disfavore per questo reato si riflette nella previsione di
pene particolarmente severe: nel caput 1, agli autori del crimine vengono
comminati i lavori forzati a vita e la confisca totale dei beni; inoltre, se i
colpevoli sono uomini, la legge stabilisce che debbano essere sottoposti al
medesimo trattamento che costituisce l’oggetto del reato. I soggetti
perseguiti sono, come in età classica, il mandante (padrone dello schiavo),
il medico che ha eseguito l’incisione e il proprietario del luogo dove la
castrazione è avvenuta, nonché il notaio che ha redatto i documenti per la
ritenzione dell’evirato in stato di schiavitù (
39
). La repressione prescinde
della condizione sociale del colpevole mentre varia a seconda del sesso: gli
uomini, siano mandanti o esecutori o proprietari del luogo in cui il crimine
è avvenuto, subiscono la pena mutilante della castrazione e, qualora
sopravvivano, la deportazione a Gypso nonché la publicatio bonorum; le
donne, escluse ovviamente dalla pena dell’evirazione, subiscono l’esilio e
la confisca del patrimonio (
40
).
Non si fa alcun cenno al principio di scusabilità della donna (favor
mulieris) per infirmitas sexus o ignorantia iuris, a cui Giustiniano si richiama
(
39
) L’estensione della pena ai mandanti, ai favoreggiatori e ai complici costituisce
un’ipotesi di concorso di persone nel reato, come quella già esaminata a proposito di ratto
(Si confronti CI. 9, 13, 1 del 533).
(
40
) Secondo P
ULIATTI
, Incesti crimina, cit., pp. 290-291 le fonti classiche non presentano
ipotesi né di presenza della donna tra i soggetti attivi del reato né di un suo
coinvolgimento nella veste di mandante, sebbene anch’essa potesse essere domina di
schiavi da castrare, oppure in quella di proprietaria di luoghi destinati alla consumazione
del delitto: per cui si può escludere che il diritto classico abbia applicato i principi della
perseguibilità e della punibilità della donna. È con Giustiniano che la donna viene
coinvolta per la prima volta nel reato di castrazione.
140
invece in altri punti della sua legislazione (
41
): in questa circostanza la
punizione differenziata dipende piuttosto da un’impossibilità fisica della
donna di subire la stessa sorte dell’uomo.
L’evirazione comminata al reo costituisce un vero e proprio caso di
applicazione della legge del taglione: come si vedrà in seguito nel capitolo
V, coesistono in questa previsione sia lo scopo retributivo nella sua
estrema manifestazione, sia – data la crudeltà della pena – quello
intimidatorio.
Nov. 142, 1 Qesp…zomen to…nun toÝj ™n oƒῳd»pote tÒpῳ tÁj
¹metšraj polite…aj eÙnouc…zein tolmîntaj À tolm»santaj
oƒond»pote prÒjwpon, e„ mn ¥ndrej een oƒ toàto tolm»santej À
kaˆ tolmîntej, taÙtÕ toàto paqe‹n Ö pepoi»kasi, kaˆ e„
periswqe‹en, t¦ pr£gmata aÙtîn tù dhmos…ῳ projkuroàsqai di¦
toà kat¦ kairÕn t¾n tÁj sÁj ™ndoxÒthtoj ¢nÚontoj ¢rc»n,
k¢ke…nouj ™n GÚyῳ pšmpesqai Ñfe…lontaj tÕn ¤panta tÁj zwÁj
aÙtîn crÒnon ™ke‹ enai. e„ d guna‹kej ðsin aƒ toàto poioàsai,
kaˆ taÚtaj timwre‹sqai, kaˆ t¦ pr£gmata aÙtîn di¦ toà kat¦
kairÕn t¾n aÙt¾n ¢nÚontoj ¢rc¾n tù dhmos…ῳ projkuroàsqai, kaˆ
e„j ™xor…an pšmpesqai: †na ™x Âj ™nÒmisan À nom…zousin ¢sebe…aj
kšrdoj ˜auto‹j peripoie‹n, ™x aÙtÁj timwr…an kaˆ œkptwsin tîn
„d…wn pragm£twn Øpostîsi. toÝj mšntoi ™pit£xantaj kaˆ ™pˆ
toÚtῳ prÒjwpa paradedwkÒtaj, À kaˆ o‡kouj À tÒpon tin¦ ™pˆ
toÚtῳ parascomšnouj À kaˆ paršcontaj, e‡te ¥ndrej een e‡te
guna‹kej, t¦j aÙt¦j keleÚomen ØpostÁnai timwr…aj æj
sun…storaj genomšnouj tÁj ¢d…kou taÚthj pr£xewj (
42
).
A vantaggio dei soggetti passivi del reato che siano di condizione
servile è prevista la manomissione, anche nel caso in cui la castrazione sia
avvenuta per motivi di salute dello schiavo stesso: Nov. 142, al caput 2,
dichiara che, anche nell’ipotesi di evirazione praticata per motivi
terapeutici, allo schiavo deve essere concessa la libertà, poiché se la
malattia avesse colpito un uomo libero questo avrebbe potuto scegliere il
(
41
) Si veda capitolo II, paragrafo 2 a proposito di crimen incesti.
(
42
) Traduzione in Appendice.
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